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Prot. n.38/T/2012 del 21 agosto 2012 21/08/2012
Al Signor Ministro della Giustizia, Prof.ssa Avv. Paola Severino ROMA e per conoscenza: Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Presidente Dott. Giovanni Tamburino ROMA Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott.ssa Simonetta Matone ROMA Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Luigi Pagano ROMA Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione, Dott. Riccardo Turrini Vita ROMA
Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri. - APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO N.9/5389/53 CAMERA DEI DEPUTATI -
Signor Ministro della Giustizia
questa organizzazione sindacale (che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n.63/2006)1, già con le note Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 20122 e Prot. n.33/T/2012 del 28 luglio 20123 ha rappresentato alla S.V.I. la propria preoccupazione per le gravi conseguenze che discenderebbero per la dirigenza penitenziaria e per l’intero sistema penitenziario - in un contesto in cui il Governo ha rinnovato la dichiarazione dello stato di emergenza delle carceri4- in conseguenza del fatto che l’art. 2, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 955 non ha espressamente escluso il personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, oltre che il restante personale amministrativo penitenziario e della giustizia minorile, dalla “Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 16 del medesimo articolo, al contrario di quanto è stato previsto, invece, per le forze di polizia, nonché per il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e per il personale di magistratura7.
In realtà l’espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (…)>>8 già lasciava intendere che il legislatore avesse inteso escludere dalla riduzione degli organici non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), come d’altra parte sarebbe ovvio, atteso che i dirigenti penitenziari rientrano pienamente nell’ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatari del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato9.
Peraltro l’esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale non è altra cosa rispetto al “sistema sicurezza” né, tantomeno, rispetto al “sistema giustizia”. Difatti per quanto attiene l’aspetto “sicurezza” è di tutta evidenza che la sicurezza penitenziaria è sicurezza dentro e fuori dal carcere e che la rieducazione del condannato è sicurezza per i cittadini poiché la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo la detenzione comporta una effettiva riduzione della recidiva; per quanto riguarda l’aspetto “giustizia”, invece, non può esservi dubbio alcuno che il carcere e gli u.e.p.e. fanno parte del “sistema giustizia” nel suo complesso, perché la giustizia non si ferma nelle aule dei tribunali e delle corti ma si attua all’interno dei penitenziari e attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna, questi ultimi, in vero, oggi oramai del tutto svuotati di ogni risorsa (a partire dai dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e sino agli assistenti sociali. non meno del personale amministrativo) mentre, invece, l’esecuzione penale esterna dovrebbe costituire il volano per ridare respiro alle carceri oramai oltremodo sature, in un’ottica di diritto penale minimo nel quale la pena detentiva dovrebbe essere l’extrema ratio.
La preoccupazione del Si.Di.Pe. era e resta legata all’elevatissimo rischio, che purtroppo è quasi una certezza, che il “sistema penitenziario” a fronte dei troppi tagli al personale dell’amministrazione penitenziaria non regga, ed è la stessa preoccupazione che ci risulta10 aver espresso alla S.V. il Signor
Capo del Dipartimento, poiché non c’è dubbio - come Egli ha autorevolmente osservato - che l’esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica e, in tal senso, il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato.
A breve, peraltro, per la sola naturale riduzione del personale che sta discendendo progressivamente dai collocamenti a riposo senza ricambio alcuno (l’ultima immissione nel ruolo risale oramai a quindici anni or sono, cioè al 1997), il già risibile numero di dirigenti penitenziari penitenziari (all’1.06.2012 n.392, compresi i dirigenti generali)11 determinerà l’impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna12 se non saranno trovati rimedi urgenti per procedere a nuovi concorsi. Un’eventuale riduzione degli organici per effetto di una diversa interpretazione del comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 avrebbe, quindi, l’effetto di una vera e propria falcidia degli organici che collasserebbe definitivamente il sistema.
Signor Ministro della Giustizia
come Le è noto, sebbene non sia stato possibile alcun intervento di modifica al testo della norma, in quanto il Governo ha dovuto porre la questione di fiducia sull'approvazione del D.L 95/2012, senza emendamenti, sub-emendamenti e articoli aggiuntivi, nel testo che era già stato approvato il 30 luglio scorso dal Senato e che è stato quindi approvato nella seduta dello scorso 7 agosto alla Camera, quanto avevamo sostenuto nella pregressa corrispondenza trova conforto e sostegno in un atto della Camera dei Deputati che, con l’Ordine del giorno n.9/5389/53 (approvato nella stessa seduta del 7 agosto appena trascorso e che si allega13), << impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) che non ha trovato attuazione>>.
Si tratta di un provvedimento di grande importanza perché costituisce atto “interpretazione autentica” di una norma in quanto promana dallo stesso legislatore ed è espressione di una univoca attenzione politica nei riguardi della dirigenza penitenziaria, dell’altro personale penitenziario e dell’intero sistema dell’esecuzione penale.
Questo Ordine del giorno ha fatto proprie il pensiero e le preoccupazioni espresse dal Si.Di.Pe. nella precitata corrispondenza ed essendo stato approvato dalla Camera e accettato dal Governo14 è un atto politicamente vincolante, che consente di tornare sulla questione, anche a riguardo del restante personale penitenziario15, fornendo l’occasione di esaminare la delicata problematica a bocce ferme, dopo la concitazione delle fasi preliminari all’approvazione del provvedimento sulla spending review, il cui mancato varo da parte del Parlamento avrebbe di certo avuto gravi riflessi sul piano della credibilità internazionale del Paese.
Esso è anche un’occasione preziosa perché il Signor Ministro della Giustizia porti la questione all’attenzione del proprio Governo con la forza che istituzionalmente gli è propria, avendo la responsabilità ed il dovere di assicurarsi i mezzi e le risorse necessarie ad affrontare l’attuale stato di emergenza penitenziaria. Occorre, infatti, che sia profuso ogni sforzo perché si ricerchino soluzioni e strategie gestionali complessive sui sistemi “sicurezza” e “giustizia”, rispetto ai quali l’esecuzione penale e, quindi, l’Amministrazione penitenziaria , non possono restare estranee.
In tal senso il Si.Di.Pe. chiede alla S.V. un proprio autorevole intervento presso il Signor Presidente del Consiglio e i titolari degli altri Dicasteri competenti affinché, con l’urgenza che la situazione impone, il Governo aderisca nel modo più completo possibile all’Ordine del giorno n.9/5389/53, concretizzando l’impegno assunto in Parlamento, essendo indubbio che il “sistema giustizia” e il “sistema sicurezza” comprendono anche quello dell’esecuzione penale e i problemi e gli interventi sui primi non possono non tenere conto del “sistema penitenziario”.
I dirigenti penitenziari e tutti gli operatori penitenziari confidano sulla Sua sensibilità e sulla Sua competenza tecnica, perché la delicatissima questione possa essere affrontata dal Governo con la necessaria attenzione, affinché il sistema penitenziario non sprofondi oltre l’abisso che oggi si intravede.
Infatti in momento di gravissime tensioni e di emergenza delle carceri, non possono venire a mancare, ai vari livelli di responsabilità, i dirigenti penitenziari che sono le figure professionali deputate a gestire tale emergenza, essendo essi i primi garanti dei principi di legalità nell’esecuzione penale quali detentori del compito loro demandato dall’ordinamento di assicurare l’equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle di trattamento rieducativo delle persone detenute; né possono ridursi le risorse di quel personale (pedagogico, sociale, amministrativo, contabile e di polizia penitenziaria) che con i dirigenti penitenziari collaborano: per un carcere che resti effettivo presidio di legalità, di sicurezza e di rieducazione, così come deve auspicare un Paese civile e democratico.
Cordialmente


Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella


IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

IL SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

Dott. Francesco D’ANSELMO

Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

Dott. Nicola PETRUZZELLI





1 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”
2 nota Si.Di.Pe. Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 2012 avente ad oggetto “Emergenza penitenziaria e Spending review: riduzione dirigenti e personale penitenziario?” .
3 nota Si.Di.Pe. Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 2012 avente ad oggetto “Emergenza penitenziaria e Spending review.Riduzione dirigenti e personale penitenziario” .
4 stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.
5 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
6 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95: << 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni sono ridotti, con le modalità. previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (…)>>
7 in vero il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e per il personale di magistratura , erano stati esclusi dalla riduzione già per effetto del precedente provvedimento normativo (art.1, comma 5, D.L. n.138/2011).
8 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 878, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.>>
9 Difatti è noto che, ad esempio:
1. in capo al Direttore discendono dall’Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 639 funzioni di garanzia dell’ordine e della sicurezza;
2. il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell’ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato. E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum una tantum destinati al personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011.
3. il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs. 63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell’art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”.
10 nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 “Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri” .

11 Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0209573-2012 del 31.05.2012: n.25 dirigenti generali; n.330 dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, n.36 dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, n.1 dirigente penitenziario del ruolo medico (in attesa di passaggio della sanità penitenziaria della regione Sicilia al SSN ex art.8 del D.P.C.M. 01.04.2008
12 Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 “Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri”, l’applicazione degli ulteriori tagli di organico statuiti dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 , rispetto alle precedenti disposizioni legislative, determinerebbe un organico di n.20 dirigenti penitenziari generali e di n.274 dirigenti penitenziari (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, laddove oggi le unità in servizio non sono sufficienti a garantire la copertura di tutte le carceri e di tutti gli uffici di esecuzione penale esterna: un vero e proprio colpo al sistema penitenziario se si considera che la dotazione organica dei dirigenti penitenziari in soli sei anni verrebbe quasi dimezzata rispetto all’originaria previsione di n.526 unità (compresi n.25 dirigenti generali) stabilita dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63, a n.274.
13 Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012 - Primo firmatario: BERNARDINI RITA Gruppo: Partito Democratico Data firma: 07/08/2012 - co-firmatari dell'atto: BELTRANDI MARCO, FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA, MECACCI MATTEO, TURCO MAURIZIO, ZAMPARUTTI ELISABETTA, CAPANO CINZIA (Partito Democratico); FARINA RENATO (Popolo della Libertà).
14 seduta del 07 luglio 2012, nella persona del Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze Gianfranco POLILLO.
15 In effetti l’Ordine del giorno n.9/5389/53 impegna il Governo anche <a) escludere altresì dalla riduzione tutto il personale amministrativo penitenziario, quello civile come educatori, psicologi ex articolo 80, assistenti sociali, nonché quello riguardante la giustizia minorile, così come già previsto dalla norma per il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e per il personale di magistratura, già a partire dal precedente provvedimento normativo;
b) escludere dalla riduzione al 20 per cento del turn-over per il triennio 2012/2014 e al 50 per cento per il 2015, il corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, a considerare estranea a tale riduzione l'integrazione di organico di 1.068 unità, pari al turn-over relativo ai
pensionamenti di personale nel 2011, per la quale l'amministrazione penitenziaria centrale ha richiesto l'autorizzazione all'assunzione, nel corrente 2012, con atto in data 6 giugno 2012.>>.





 

 

 

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