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Comunicato del 01 settembre 2012 Prot. n.42/T/2012 01/09/2012
Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri. - RICHIESTA DI INTERVENTO AL DAP IN RAGIONE DELL’APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO N.9/5389/53 CAMERA DEI DEPUTATI -
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Dott. Giovanni Tamburino
ROMA

Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
 Dott.ssa Simonetta Matone
ROMA

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Luigi Pagano
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione,
Dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA

Signor Capo del Diprtimento,
a seguito dell’approvazione dell’Ordine del giorno n.9/5389/53 da parte della Camera dei Deputati, in sede di conversione del D.L. n.95/2012 sulla Spending review, con il quale il Governo è statoimpegnato a non ridurre gli organici della dirigenza penitenziaria ed a prestare attenzione in talsenso anche al restante personale penitenziario, con la presente il Si.Di.Pe. chiede alla S.V. divoler intervenire presso il Signor Ministro della Giustizia affinché a tale impegno sia data pienaattuazione.
Come è noto, questa organizzazione sindacale, già con le note Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 20121 e Prot. n.33/T/2012 del 28 luglio 20122, dirette per conoscenza anche alla S.V., ha rappresentato al Signor Ministro della Giustizia la propria preoccupazione per le gravi conseguenze che discenderebbero per la dirigenza penitenziaria e per l’intero sistema penitenziario - in un contesto in cui il Governo ha rinnovato la dichiarazione dello stato di emergenza delle carceri3- per effetto del fatto che l’art. 2, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 954 non ha espressamente escluso il personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, oltre che il restante personale amministrativo penitenziario e della giustizia minorile, dalla “Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 15 del medesimo articolo, al contrario di quanto è stato previsto, invece, per le forze di polizia, nonché per il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e per il personale di magistratura6.
In realtà l’espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (…)>>7 già lasciava intendere che il legislatore avesse inteso escludere dalla riduzione degli organici non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), come d’altra parte sarebbe ovvio, atteso che i dirigenti penitenziari rientrano pienamente nell’ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatari del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato8. Peraltro l’esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale non è altra cosa rispetto al “sistema sicurezza” né, tantomeno, rispetto al “sistema giustizia”. Difatti per quanto attiene l’aspetto “sicurezza” è di tutta evidenza che la sicurezza penitenziaria è sicurezza dentro e fuori dal carcere e che la rieducazione del condannato è sicurezza per i cittadini poiché la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo la detenzione comporta una effettiva riduzione della recidiva; per quanto riguarda l’aspetto “giustizia”, invece, non può esservi dubbio alcuno che il carcere e gli u.e.p.e. fanno parte del “sistema giustizia” nel suo complesso, perché la giustizia non si ferma nelle aule dei tribunali e delle corti ma si attua all’interno dei penitenziari e attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna, questi ultimi, in vero, oggi oramai del tutto svuotati di ogni risorsa (a partire dai dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e sino agli assistenti sociali. non meno del personale amministrativo) mentre, invece, l’esecuzione penale esterna dovrebbe costituire il volano per ridare respiro alle carceri oramai oltremodo sature, in un’ottica di diritto penale minimo nel quale la pena detentiva dovrebbe essere l’extrema ratio.
Allo stato, infatti, gli uffici di esecuzione penale esterna, oramai, sono sempre più indirizzati ad una chiusura di fatto, atteso che i dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna sono talmente pochi che tra poco, con i previsti collocamenti a riposo, non ce ne saranno più e gli assistenti sociali sono talmente ridotti da rendere impossibile un’effettiva azione sul territorio.
La preoccupazione del Si.Di.Pe. era e resta legata all’elevatissimo rischio, che purtroppo è quasi una certezza, che il “sistema penitenziario” a fronte dei troppi tagli al personale dell’amministrazione penitenziaria non regga, ed è la stessa preoccupazione che anche la S.V. ha riferito di aver espresso al Signor Ministro9, poiché – come peraltro la S.V. ha osservato - non c’è dubbio che l’esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica e, in tal senso, il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato.
A breve, peraltro, per la sola naturale riduzione del personale che sta discendendo progressivamente dai collocamenti a riposo senza ricambio alcuno (l’ultima immissione nel ruolo risale oramai a quindici anni or sono, cioè al 1997), il già risibile numero di dirigenti penitenziari penitenziari (all’1.06.2012 n.392, compresi i dirigenti generali)10 determinerà l’impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna11 se non saranno trovati rimedi urgenti per procedere a nuovi concorsi. Un’eventuale riduzione degli organici per effetto di una diversa interpretazione del comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 avrebbe, quindi, l’effetto di una vera e propria falcidia degli organici che collasserebbe definitivamente il sistema.

Signor Capo del Dipartimento,
sebbene non sia stato possibile alcun intervento di modifica al testo della norma, in quanto il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del D.L 95/2012, senza emendamenti, sub-emendamenti e articoli aggiuntivi, nel testo che era già stato approvato il 30 luglio scorso dal Senato e che è stato quindi approvato nella seduta dello scorso 7 agosto alla Camera, quanto avevamo sostenuto trova conforto e sostegno in un atto della Camera dei Deputati che, con l’Ordine del giorno n.9/5389/53 (approvato nella stessa seduta del 7 agosto e che si allega), << impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) che non ha trovato attuazione>>.
Si tratta di un provvedimento di grande importanza perché costituisce atto di “interpretazione autentica” di una norma in quanto promana dallo stesso legislatore ed è espressione di una univoca attenzione politica nei riguardi della dirigenza penitenziaria, dell’altro personale penitenziario e dell’intero sistema dell’esecuzione penale.
Questo Ordine del giorno ha fatto proprie il pensiero e le preoccupazioni espresse dal Si.Di.Pe. nella precitata corrispondenza ed essendo stato approvato dalla Camera e accettato dal Governo12 è un atto politicamente vincolante, che consente di tornare sulla questione, anche a riguardo del restante personale penitenziario13, fornendo l’occasione di esaminare la delicata problematica a bocce ferme, dopo la concitazione delle fasi preliminari all’approvazione del provvedimento sulla spending review, il cui mancato varo da parte del Parlamento avrebbe di certo avuto gravi riflessi sul piano della credibilità internazionale del Paese.
Esso è anche un’occasione preziosa perché l’Amministrazione Penitenziaria torni ad insistere sulla questione con la forza che istituzionalmente gli è propria, avendo la responsabilità ed il dovere di assicurarsi i mezzi e le risorse necessarie ad affrontare l’attuale stato di emergenza penitenziaria. Occorre, infatti, che sia profuso ogni sforzo perché si ricerchino soluzioni e strategie gestionali complessive sui sistemi “sicurezza” e “giustizia”, rispetto ai quali l’esecuzione penale e, quindi, l’Amministrazione penitenziaria , non possono restare estranee.
In tal senso il Si.Di.Pe., che ha già inoltrato al Signor Ministro della Giustizia un nuovo appello14 perché, alla luce dell’approvazione del citato Ordine del giorno n.9/5389/53, voglia intervenire presso il Signor Presidente del Consiglio e i titolari degli altri Dicasteri competenti, chiede alla S.V. un proprio autorevole intervento presso il Signor Ministro della Giustizia, con l’urgenza che la situazione impone, affinché il Governo sia sensibilizzato adeguatamente sulla delicatissima questione ed aderisca nel modo più completo possibile all’Ordine del giorno n.9/5389/53, concretizzando l’impegno assunto in Parlamento. E’, infatti, indubbio che il “sistema giustizia” e il “sistema sicurezza” comprendono anche quello dell’esecuzione penale e i problemi e gli interventi sui primi non possono non tenere conto del “sistema penitenziario”.
Certi di poter contare sulla Sua attenzione e sulla sensibilità già mostrata sulla delicatissima questione, restiamo in attesa di conoscere le iniziative che saranno intraprese, affinché il sistema penitenziario non sprofondi oltre l’abisso che oggi si intravede. Infatti in momento di gravissime tensioni e di emergenza delle carceri, non possono venire a mancare, ai vari livelli di responsabilità, i dirigenti penitenziari che sono le figure professionali deputate a gestire tale emergenza, essendo essi i primi garanti dei principi di legalità nell’esecuzione penale quali detentori del compito loro demandato dall’ordinamento di assicurare l’equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle di trattamento rieducativo delle persone detenute; né possono ridursi le risorse di quel personale (pedagogico, sociale, amministrativo, contabile e di polizia penitenziaria) che con i dirigenti penitenziari collaborano: per un carcere che resti effettivo presidio di legalità, di sicurezza e di rieducazione, così come deve auspicare un Paese civile e democratico.
Con pari fiducia la presente è diretta ai Signori Vice Capi del Dipartimento ed al Direttore Generale del Personale e della Formazione per i rispettivi livelli di competenza e responsabilità.
Cordialmente

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

IL  PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

IL SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO

Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



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1 nota Si.Di.Pe. Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 2012 avente ad oggetto “Emergenza penitenziaria e Spending review: riduzione dirigenti e personale penitenziario?”.
2 nota Si.Di.Pe. Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 2012 avente ad oggetto “Emergenza penitenziaria e Spending review.Riduzione dirigenti e personale penitenziario” .
3 stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.
4 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

5 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95: << 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità. previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, perentrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento dellaspesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente letterasi riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (…)>>
6 in vero il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e per il personale di magistratura , erano stati esclusi dalla riduzione già per effetto del precedente provvedimento normativo (art.1, comma 5, D.L. n.138/2011).
7 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 877, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.>>
8 Difatti è noto che, ad esempio:
1. in capo al Direttore discendono dall’Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.638 funzioni di garanzia dell’ordine e della sicurezza;
2. il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell’ambito delComparto Sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato. Edifatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum una tantum destinati al personaledel Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011.
3. il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale dellacarriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs. 63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1dell’art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”.
9 nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 “Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri” .
10 Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0209573-2012 del 31.05.2012: n.25 dirigenti generali; n.330 dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, n.36 dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, n.1 dirigente penitenziario del ruolo medico (in attesa di passaggio della sanità penitenziaria della regione Sicilia al SSN ex art.8 del D.P.C.M. 01.04.2008
11 Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 “Spending review.
Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri”, l’applicazione degli ulteriori tagli di organico statuiti dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 , rispetto alle precedenti disposizioni legislative, determinerebbe un organico di n.20 dirigenti penitenziari generali e di n.274 dirigenti penitenziari (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, laddove oggi le unità in servizio non sono sufficienti a garantire la copertura di tutte le carceri e di tutti gli uffici di esecuzione penale esterna: un vero e proprio colpo al sistema penitenziario se si considera che la dotazione organica dei dirigenti penitenziari in soli sei anni verrebbe quasi dimezzata rispetto all’originaria previsione di n.526 unità (compresi n.25 dirigenti generali) stabilita dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63, a n.274.

12 seduta del 07 luglio 2012, nella persona del Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze Gianfranco POLILLO.
13 In effetti l’Ordine del giorno n.9/5389/53 impegna il Governo anche <
>.
14 Con nota Prot. n.38/T/2012 del 21 agosto 2012 , avente ad oggetto <
>, diretta per conoscenza anche alla S.V.

 

 

 

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