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Comunicato del 01 ottobre 2012 Prot. n.55/T/2012 01/10/2012
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Presidente Dott. Giovanni Tamburino ROMA Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott.ssa Simonetta Matone ROMA Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Luigi Pagano ROMA Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione, Dott. Riccardo Turrini Vita ROMA e per conoscenza: Al Signor Ministro della Giustizia, Prof.ssa Avv. Paola Severino ROMA
Comunicazione degli incarichi articolo 10 D.Lgs. 63/2006
Signor Capo del Dipartimento
con la presente, il Si.Di.Pe. intende dare riscontro alla nota di pari oggetto GDAP-0339133-2012 del 24.09.20121 con la quale il Suo Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso “per opportuna informativa e per eventuali osservazioni da far pervenire entro il 4 ottobre p.v., la bozza di decreto relativo alla comunicazione degli incarichi articolo 10 D.Lgs. 63/2006, predisposto dalla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione”.

1. Intempestività giuridica del provvedimento.
In via del tutto preliminare non si può fare a meno di rilevare l’intempestività del provvedimento proposto.
Tale intempestività si eccepisce, anzitutto, in relazione al difetto di osservanza dell’obbligo, logicamente, funzionalmente e giuridicamente preventivo, di ridefinizione delle dotazioni organiche, discendente da pregresso intervento legislativo2, oltretutto senza che sia stata ancora risolta la questione circa l’applicabilità o meno alla dirigenza penitenziaria (oltre che al restante personale penitenziario) della “Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni” prevista dal comma 13 dell’art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 954 (Spending review); ciò, in quanto la Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 7 luglio, in sede di conversione del D.L. 95/2012, l’Ordine del giorno n. 9/5389/53 che <>.
In realtà, l’espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art. 2 D.L. n. 95/2012 << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (…)>>5 già lasciava intendere che il legislatore avesse ritenuto di escludere dalla riduzione degli organici non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), come d’altra parte sarebbe ovvio, atteso che i dirigenti penitenziari rientrano pienamente nell’ambito del Comparto Sicurezza, essendo destinatari del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato6.
Peraltro, l’esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale fa pienamente parte del “sistema sicurezza”.
Su questo argomento, questa organizzazione sindacale è già ampiamente intervenuta, e continua a farlo, in attesa dei coerenti interventi del Governo. Difatti, come Le è noto, per l’intervento di sostegno che Le è stato richiesto7, il Si.Di.Pe. ha già sottoposto all’attenzione del Ministro della Giustizia8 la questione della necessità di applicazione del predetto Ordine del giorno da parte del Governo, al fine di evitare le allarmanti conseguenze che discenderebbero per il sistema penitenziario dall’applicazione all’Amministrazione penitenziaria della riduzione delle dotazioni organiche di cui al precitato comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 95/2012, come anche la S.V. ha già evidenziato al Signor Ministro9 quando ha osservato che l’esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica e, in tal senso, il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato.
In tal senso il Si.Di.Pe. ha prospettato al Guardasigilli di intervenire sul Governo in quanto l’Ordine del giorno approvato dalla Camera costituisce atto di “interpretazione autentica” della norma (promanando dallo stesso legislatore) ed è atto politicamente vincolante (essendo stato accettato dal Governo10), che consente di risolvere la questione, anche a riguardo del restante personale penitenziario11.
D’altra parte, costituisce atto di coerenza politica la rivalutazione della questione della riduzione della dotazione organica della dirigenza penitenziaria, in quanto se si riconosce la sussistenza di un’emergenza delle carceri12, non è possibile ridurre le risorse umane necessarie a gestire tale emergenza: le situazioni straordinarie necessitano ex se di risorse per essere affrontate: diversamente, sarebbe come non prevedere risorse in favore di una popolazione vittima di una grave calamità naturale per la quale si è dichiarato, invece, lo stato di emergenza.
Peraltro, nella predetta riunione del 6 giugno scorso13, è già stata formulata all’Amministrazione una richiesta finalizzata a conoscere l’eventuale progetto, dalla stessa elaborato, per far fronte alle riduzioni che discenderebbero dalle disposizioni di legge, laddove non si ritenesse esclusa dalle riduzioni la dirigenza penitenziaria; nel qual ultimo caso si tratterebbe, infatti, di individuare i posti di funzione interessati dalle riduzioni, atteso che, evidentemente, esse non possono ulteriormente gravare sugli istituti penitenziari e sugli uffici periferici di esecuzione penale esterna (questi ultimi, come anche di recente più specificamente evidenziato14,
spaventosamente più colpiti dalle contrazioni nonostante il dichiarato intento governativo di implementazione delle misure alternative alla detenzione).
In altri termini, se non si scioglie il nodo che riguarda l’esclusione della dirigenza penitenziaria e del personale dell’amministrazione dai tagli della spending review, in attuazione anche dell’Ordine del giorno della Camera n. 9/5389/53, non è possibile procedere al passaggio successivo di revisione del D.M. 27 settembre 2007 (relativo alla individuazione dei posti di funzione dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 63 del 15.02.2006, attuativo della L. n. 154/2005); inoltre, se non sono definiti i posti di funzione non ha senso alcuno parlare di mobilità perchè si sconoscono quali
e quanti posti discenderanno dal nuovo D.M. di revisione del D.M. 27 settembre 2007.
2. Inopportunità del provvedimento.
Ma, l’intempestività del provvedimento, si rileva, inoltre, anche sotto il profilo dell’inopportunità storica, oltreché giuridica, in termini di logicità e ragionevolezza.
La particolare e difficile situazione di emergenza delle carceri rende irragionevole e inaccettabile un provvedimento afferente la mobilità dei dirigenti senza che per questa mobilità sia previsto, nel rispetto del sinallagma contrattuale, una controprestazione economica dell’Amministrazione al dirigente (non solo in ordine alla mobilità in sé ma anche in riferimento al valore economico dell’incarico di funzione che si propone o si dispone) e senza che possa essere compensato il risultato dell’attività dirigenziale in rapporto alle difficoltà dell’incarico:
senza, cioè, che vi sia un contratto a definire la controprestazione retributiva a carico dell’Amministrazione15 in termini di indennità di posizione16 (relativa all’incarico di funzione ricoperto, ex art.16 D.Lgs. 15. febbraio 2006 n.63) e di indennità di risultato17 (discendente dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi dati, ex art. 17 D.Lgs n.63/2006).
Questo verrebbe previsto e richiesto ad una dirigenza senza il suo primo contratto di categoria, ad una dirigenza chiamata, in questo momento storico, senza alcun riconoscimento economico, a gestire una emergenza penitenziaria mai vista prima, dovuta al sovraffollamento ed alla carenza di risorse, certificata come eccezionale e straordinaria dallo stesso Governo18.
Infatti, a fronte dell’impegno straordinario che grava sui dirigenti penitenziari – peraltro, vistosamente assottigliati a causa di scelte incomprensibili di riduzione degli organici - ed alla disapplicazione dei principi inderogabili in materia di trattamento economico e giuridico fissati dalla legge Meduri e dal D.Lgs. n. 63/2006, anche con riguardo alla ricostruzione della carriera ex art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006 precitato, il provvedimento in esame determinerebbe un’ulteriore inammissibile penalizzazione per questi funzionari, perché attiverebbe un sistema di mobilità privo di criteri sostanziali e senza la prevista differenziazione del trattamento economico a seconda dell’incarico conferito, a causa dell’assenza di un contratto di categoria.
Al riguardo, non può non rammentarsi che il personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria costituisce l’unica categoria di dirigenti dello Stato priva di contratto, e che è specificamente previsto dalla legge che in favore di essa occorre reperire le risorse necessarie a garantirle quel trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata19 (art. 1, comma 1, lett. d) della L. n. 154/2005); ciò, oltre ad essere un atto di giustizia, a fronte di una spesa peraltro modesta in quanto riguardante poche centinaia di dirigenti, sarebbe anche un atto politico di riconoscimento di una funzione essenziale dello Stato, finalizzata a garantire sicurezza alla collettività, tanto nella forma del contenimento quanto in quella del recupero del condannato ai fini del suo reinserimento sociale.
Peraltro le risorse necessarie, atteso il numero ridottissimo di dirigenti penitenziari, sarebbero risibili eppure contribuirebbero non poco a ridare motivazione ad un corpo di dirigenti dello Stato sui quali grava un onere pesantissimo.
Per queste ragioni, il Si.Di.Pe. ritiene che il Guardasigilli e l’Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza, debbano rappresentare, o tornare a rappresentare con maggiore forza, al Governo l’esigenza di un’attenzione maggiore al sistema penitenziario, attraverso un’adeguata considerazione dei dirigenti penitenziari che stanno continuando a gestire l’emergenza carceri con ridottissime risorse, umane ed economiche.
Tale doverosa e coerente attenzione non può non passare anche dall’applicazione a tutti i dirigenti penitenziari delle “Clausole di salvaguardia” contenute nell’art. 28 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 6320, che recita: “Ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l’anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza”.
Su questa oramai annosa questione, il Si.Di.Pe. ha già da tempo richiesto un intervento dell’Amministrazione, da ultimo con la nota Prot. n. 21/T/2012 del 04 giugno 2012 (avente ad oggetto <>) diretta al Signor Ministro della Giustizia oltre che alle SS.LL..
Allo stato, invece, sebbene nella riunione del 6 giugno scorso l’Amministrazione avesse assunto l’impegno di rappresentare al Ministro della Giustizia l’importanza della questione21, allo stato, non è intervenuto alcun provvedimento a riguardo.
Eppure, l’attuazione dell’art. 28 è questione importantissima non soltanto perché consentirebbe di riconoscere la storia professionale di ciascun dirigente penitenziario, ma anche perché è la base dalla quale partire per superare quel gap che oggi allontana enormemente il trattamento economico del dirigente penitenziario da quel trattamento economico <> sancito dall’art. 1, comma 1, lett. d) della L. n. 154/2005, trattamento minimo dal quale si deve partire,come detto, per previsione di legge, per definire il primo contratto della dirigenza penitenziaria.
Ciò è tanto più importante, alla luce della volontà espressa dall’Amministrazione, nel corso della riunione con le OO.SS. del 6 giugno scorso, di evitare l’insorgenza o la prosecuzione di inutili contenziosi qualora le richieste del personale fossero legittime.
D’altra parte, sono noti i numerosi contenziosi per l’applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006 ed è nota pure la legittimità della domanda dei dirigenti penitenziari, posto che
l’Avvocatura Generale dello Stato22 prima e il Consiglio di Stato-Sezione terza dopo, nei pareri nn.551, 552, 553, 554, 555 del 21.04.200923, si sono espressi chiaramente a favore della piena applicazione della norma; difatti, in base a tali pareri, sono stati accolti i relativi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e, conseguentemente, è stata riconosciuta a dirigenti penitenziari operanti nella Giustizia minorile l’applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006.
Pertanto, deve ritenersi debba procedersi, senza indugio, all’attuazione del diritto soggettivo discendente dall’art.28 del D.Lgs. n. 63/2006 ai dirigenti penitenziari, a fronte dei ben cinque pareri del Consiglio di Stato-Sezione terza sopra citati 24, giacché, com’é già noto e rappresentato, i pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono vincolanti, ai sensi dell’art.14, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (come modificato dalla lettera a del
comma 2 dell’art. 69 L. 18 giugno 2009, n. 69).
Peraltro, il Consiglio di Stato, ricordiamo a noi stessi, è un organo di rilievo costituzionale, previsto dall'art. 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo, oltre che organo giurisdizionale, essendo anche giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 103 della Carta.
Né, come il Si.Di.Pe. ha già detto25, possono essere estese alcune pronunce del TAR di diverso segno.
Tali pronunce, infatti, oltre ad essere isolate non sono entrate nel merito della questione ma hanno meramente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini per l’impugnazione dell’atto di inquadramento.
Tale discutibile posizione, peraltro, è destinata ad essere sovvertita in sede di appello perché la questione verte in materia di diritti e non di interessi legittimi, e, comunque, l’atto relativo non è un “atto autoritativo” ma un “atto paritetico” che, come tale, non può essere ricompreso in senso stretto tra gli atti amministrativi, ma si colloca (secondo la dottrina maggioritaria – Caringella-) tra gli "atti amministrativi non provvedimentali", nel cui ambito la pubblica amministrazione non esercita un potere di supremazia nei confronti di un privato, bensì utilizza strumenti del diritto civile che la colloca sullo stesso piano della controparte.
3. Illegittimità per violazione dell’obbligo giuridico di negoziazione dei criteri di mobilità.
Con il provvedimento proposto, di che trattasi, sembrerebbe che l’Amministrazione intenda soprassedere dalla necessaria e preliminare fase negoziale, obbligatoria, invece, in relazione ai principi generali rinvenibili nella vigente normativa.
Anzitutto, si deve ricordare, a scanso di equivoci, che, a norma dell’art. 1, comma 29, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14.09.2011, n. 148, la mobilità in ambito nazionale dei <> è attuata <>; tale norma ha portata generale e si applica, con esclusione dei magistrati, a tutto il personale, anche di diritto pubblico, imponendo la contrattazione con le organizzazioni sindacali26.
D’altra parte, occorre ricordare che in relazione ad analogo schema di provvedimento, trasmesso alle organizzazioni sindacali della carriera dirigenziale penitenziaria con la nota GDAP-0192876-2012 del 18.05.2012, nel corso dell’incontro del 6 giugno scorso, il Si.Di.Pe. e le altre organizzazioni sindacali hanno espresso la posizione unitaria di non discuterlo, ritenendo che la materia della mobilità non possa essere sganciata dalla definizione del primo contratto di categoria, anche in relazione ai necessari riconoscimenti economici, incentivanti della mobilità stessa che possono discendere solo dal primo contratto di categoria27.
Invero, non si può fare a meno di constatare come il Dipartimento abbia sostanzialmente riproposto il precedente provvedimento ordinatorio, peraltro, in una versione peggiorativa, in quanto il decreto che ora si prospetta riveste un contenuto assolutamente autoritativo, dal quale emerge non un margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione nella scelta del dirigente a cui attribuire l’incarico, che sarebbe anche comprensibile, ma un totale arbitrio, atteso che il provvedimento è stato del tutto spogliato di quel minimo di criteri sostanziali che, pur discutibili e comunque da discutere, erano stati inseriti nel precedente atto come “declinazione” di quei principi o criteri generalissimi previsti dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n.63/200628.
La questione della mobilità é complessa e, in generale, non può davvero prescindere dal contratto perché occorre conoscere non solo quali siano i posti di funzione ma anche quale peso economico essi abbiano: ciò per consentire al dirigente di poter scegliere.
Occorre, inoltre, che siano definiti criteri che consentano, nel modo più oggettivo e trasparente possibile, di spiegare perché un dirigente viene preferito ad un altro e, in tal senso, non possono essere richiamanti pedissequamente i criteri generali previsti dall’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 63/200629; occorre, cioè, necessariamente che essi siano declinati ex ante e che a
ciascuno di essi sia dato un valore numerico.
Che il Dipartimento si ponga quale dominus assoluto delle procedure di mobilità si rileva, peraltro, dalla previsione espressa della “irrevocabilità” della dichiarazione di disponibilità già data dal dirigente.
Senza contare che è sufficiente il mero “parere negativo” espresso dal titolare dell’ufficio di dirigenza generale dal quale dipende l’ufficio dirigenziale richiesto, perché si determini l’archiviazione del procedimento, nulla dicendosi sulla base di quali criteri il parere debba essere espresso, sulla base di quali motivazioni il parere negativo determini l’archiviazione del procedimento, se il dirigente generale nell’esprimere il parere sia reso edotto della “graduatoria” degli aspiranti, se esista una “graduatoria”, se tale graduatoria sia resa nota agli aspiranti, se il parere espresso dal titolare dell’ufficio di dirigenza generale dal quale dipende l’ufficio dirigenziale richiesto sia comunicato al richiedente, per osservazioni e per la tutela dei propri interessi e diritti.
L’impressione è che tutta la procedura sia generica proprio per non essere trasparente, perché nessuno possa sapere nulla, salvo che, se conviene e, di certo riservatamente, così come “in via riservata” è acquisito il parere del titolare dell’ufficio di dirigenza generale dal quale dipende l’ufficio dirigenziale richiesto.
Tutto ciò non solo è sindacalmente inaccettabile ma anche assolutamente contrario alla legge, poiché viola i principi costituzionali di trasparenza dell’azione amministrativa e quelli di cui alla L. 241/90.
4. Indissolubilità logico-giuridica della mobilità alla stipula del primo contratto del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n. 63/2006.
Senza entrare nel merito del provvedimento proposto, perché prospettato al di fuori di un contesto necessario e dovuto di contrattazione, il Si.Di.Pe., nel ritenerlo non conforme al quadro normativo di riferimento, per le ragioni già dette e per quelle ulteriori che seguono, intende sottolineare l’indissolubilità logico-giuridica della mobilità alla stipula del primo contratto del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n. 63/2006.
La procedura di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 63/2006, infatti, che è relativa <>.
Tale argomentare non è semplice affermazione del Si.Di.Pe., ma del TAR del Lazio-Sez. prima quater che con le sentenze del 02.04.2010 n. 5603 e del 30.04.2010 n. 8971, rese note dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione con lettera circolare GDAP-0292482-2010 del 09.07.2010, ha espresso il principio in base al quale non può adottarsi il proposto provvedimento del Capo del Dipartimento, che oggi è riproposto all’attenzione delle organizzazioni sindacali, in quanto non può procedersi alla mobilità ex art. 10 del D.Lgs. n. 63 del 2006 senza il preventivo espletamento dell’iter negoziale previsto dall’art. 20, in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali.
E ciò, d’altra parte, è del tutto ovvio: gli incarichi, rispetto ai quali la mobilità è strumentale, hanno un peso economico, sicché non è indifferente il quantum di retribuzione previsto in sede di negoziazione.
Non solo.
A mente dell’art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 63 del 2006, forma oggetto del procedimento negoziale <secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale>>; il che ci porta ad un’altra considerazione.
Come ha già osservato il TAR del Lazio, la mobilità per assegnazione definitiva presuppone che sia stato espletato l’iter previsto dall’art. 20 anche per la definizione degli aspetti giuridici.
E, d’altra parte, la definizione degli aspetti giuridici non è neppure, anch’essa, estranea a quelli economici, sicché risulta incomprensibile, in punto di diritto, come si possa ipotizzarsi una mobilità con conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 10 prescindendo dalla valutazione degli obiettivi, (prevista nelle forme degli artt. 13 -Valutazione annuale- e 14 -Commissione di valutazione- del D.Lgs. n.63), così come si propone nel provvedimento (art. 4, comma 4), ove si asserisce che essa avrà luogo solo dopo la stipula del contratto di comparto.
Con ciò, si conferma che per valutare il dirigente occorre che sia stipulato il contratto di comparto. Infatti, la valutazione, che ha un contenuto economico in relazione all’indennità di risultato, non può che essere oggetto di contrattazione e, quindi, non può sostenersi che ai fini economici essa debba essere oggetto di contrattazione, mentre ai fini della mobilità possa, invece, essere esclusa.
I criteri sono unici e come tali devono essere oggetto di negoziazione, tanto ai fini dell’indennità di risultato, quanto ai fini dell’attribuzione degli incarichi e, quindi, della mobilità.
Invero, se la stipula del contratto è condicio sine qua non della valutazione degli obiettivi, giacché al loro raggiungimento è finalizzata la retribuzione di risultato, analogamente sono oggetto di contrattazione anche i criteri relativi agli altri aspetti di valutazione, poiché l’attribuzione di un incarico che ad essi è condizionato ha un contenuto economico (retribuzione di posizione) che impone una negoziazione con le parti sindacali.
D’altra parte, la valutazione è processo complesso attraverso il quale il dirigente penitenziario è giudicato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 63 del 2006, anche per le attitudini e le capacità professionali, nonché per i risultati conseguiti in rapporto alla natura e caratteristica degli obiettivi assegnati.
In altri termini, il provvedimento proposto dall’Amministrazione non può limitarsi a fare generico riferimento al comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 63 del 2006 (così come non potrebbe, come è stato sottolineato in precedenza da questa organizzazione sindacale30, ripetere tautologicamente i criteri fissati al comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 63 del 2006), ma deve concretizzare tali criteri, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo; per poterlo fare, però, deve procedere alla preventiva contrattazione, non solo per la valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi (art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.63/2006), ma anche per quella, finalizzata al conferimento degli incarichi, delle <> (art. 10, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 63/2006) e della <> (art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 63/2006).
In conclusione, sulla base delle citate sentenze del TAR del Lazio, in assenza di contratto non è possibile applicare la procedura di mobilità ex art. 10 del D.Lgs. n. 63/2006.
L'Amministrazione, quindi, può conferire soltanto incarichi provvisori, perché per quelli definitivi deve attendere il perfezionamento delle procedure negoziali.
E, difatti, gli interpelli che sono stati sin qui emanati costituiscono una sorta di procedura di necessità che il DAP ha adottato per ricoprire i posti vacanti, chiedendo di volta in volta la disponibilità dei dirigenti stessi.
A conferma di ciò, basta richiamare uno qualsiasi degli ultimi interpelli, nella cui parte iniziale si rimarca la necessità di coprire i posti vuoti e la sussistenza dell'obbligo in capo all'amministrazione di provare a farlo.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Si.Di.Pe. - che, si ricorda, raccoglie l’adesione del maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n. 63/200631 - con la presente non può che confermare la posizione già cristallizzata nelle osservazioni esplicative formulate, a suo tempo, con la già citata nota Prot. n. 23/T/2012 del 6 giugno 2012, alla quale si fa integrale rinvio.
Si auspica, quindi, che l’Amministrazione voglia soprassedere dall’assumere provvedimenti unilaterali che, oltre ad essere contrari all’obbligo di negoziazione statuito nella materia dalla vigente normativa, sarebbero inopportuni sotto il profilo etico in relazione alla grave emergenza
penitenziaria che i dirigenti sono chiamati a gestire quotidianamente senza alcun riconoscimento economico.
Il Si.Di.Pe. invia La presente anche al Signor Ministro della Giustizia ritenendo che la questione rivesta per il Guardasigilli particolare importanza perché la Sua azione politica può trovare concretizzazione solo attraverso una dirigenza penitenziaria, alla quale è demandato il compito di dare attuazione alle Sue linee di indirizzo politico, che sia posta nelle condizioni di riconoscersi in un progetto complessivo riguardante il sistema penitenziario, in quanto avverta l’effettivo riconoscimento giuridico ed economico dell’importanza e della delicatezza delle sue funzioni e ritrovi, anche per questo, maggiore motivazione.
Cordialmente

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Francesco D’ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Nicola PETRUZZELLI



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1 che per comodità di consultazione si allega in copia.
2 Non si è ancora data attuazione alla riduzione derivante dall’applicazione dell’art.1, comma 3, lett. a) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 14 settembre 2011, n. 148), che aveva imposto entro il 31 marzo 2012 un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche,anche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale, passerebbero da n.381 ex D.P.C.M. 31 gennaio 2012 (esclusi n.25 dirigenti generali) a n.343 (cioè -38).
3 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95: << 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità. previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (…)>>
4 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <> ( titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
5 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 875, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economicofinanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.>>
6 Difatti è noto che, ad esempio:
1. in capo al Direttore discendono dall’Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006
n. 63 funzioni di garanzia dell’ordine e della sicurezza;
2. il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell’ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato.
E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum una tantum destinati al personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011.
3. il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs. 63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell’art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”.

7 Prot. n. 42/T/2012 del 01.09.2012<>
8 Già con le note Prot. n.27/T/2012 del 07.07.2012 “Emergenza penitenziaria e Spending review: riduzione dirigenti e personale penitenziario?>, Prot. n.33/T/2012 del 28.07.2012 <>, dirette per conoscenza anche al Capo del DAP, e – per ultime, la nota Prot. n. 38/T/2012 del 21.08.2012 << Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri.- APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO N.9/5389/53 CAMERA DEI DEPUTATI ->> e la nota Prot. n.46/T/2012 dell’8 settembre 2012 <> (anch’esse dirette per conoscenza anche al Capo del DAP).
9 nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 “Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri” .
10 seduta del 07 luglio 2012, nella persona del Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze Gianfranco POLILLO.
11 In effetti l’Ordine del giorno n. 9/5389/53 impegna il Governo anche <>.
12 stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.

13 cfr. Nota Prot. n. 23/T/2012 del 06 giugno 2012, avente ad oggetto << Incontro del 06 giugno 2012 sul tema “Dirigenti penitenziari, mobilità. Schema provvedimento ordinatorio ex art.10, comma 3 D.Lgs. n.63 del 2006>>
14 cfr. nota Si.Di.Pe. Prot. n.46/T/2012 dell’8 settembre 2012 <> al Signor Ministro della Giustizia ) e Comunicato Si.Di.Pe. Prot. n.52/T/2012 del 23 settembre 2012 << Emergenza nell’emergenza penitenziaria = gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.- INCONTRO DEL SI.DI.PE. CON IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO DOTT.LUIGI PAGANO >>.
15 art.15 -Trattamento economico- D.Lgs. n.63/2006:
1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale;
b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle
responsabilità esercitate;
c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.

3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.
16 art.16 -Retribuzione di posizione- D.Lgs. n.63/2006:
1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonchè le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.
17 art.17. Retribuzione di risultato- :
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agliobiettivi assegnati, è attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, dellatempestività e dell'efficienza del lavoro svolto.
18 stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.
19 Art. 1, comma 1, lett. d) della legge n. 154/2005: “un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate”
20 Art. 28 D.Lgs. n. 63/2006 “Clausole di salvaguardia”:.
<<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.
2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.
3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>
21 Nota Prot. n. 23/T/2012 del 06 giugno 2012, avente ad oggetto << Incontro del 06 giugno 2012 sul tema “Dirigenti penitenziari, mobilità. Schema provvedimento ordinatorio ex art.10, comma 3 D.Lgs. n.63 del 2006”.>>
22 con nota prot. n.42303 del 07.02.2009 (su richiesta di parere formulata dal Dipartimento della Giustizia Minorile-Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio I-Area III, in relazione a ricorso straordinario presentato da un altro dirigente penitenziario in ordine alla corretta applicazione dell’art.28, comma 1, del D.Lgs. n.63/2006) ha affermato che <>.
23 Consiglio di Stato-Sezione terza nei pareri nn.551, 552, 553, 554 e 555 del 21.04.2009: <>.
24 Pareri Consiglio Stato nn. 551, 552, 553, 554 e 555 del 21.04.2009
25 cfr. Nota Prot. n. 23/T/2012 del 06 giugno 2012, avente ad oggetto << Incontro del 06 giugno 2012 sul tema “Dirigenti penitenziari, mobilità. Schema provvedimento ordinatorio ex art. 10, comma 3 D.Lgs. n. 63 del 2006>>
26 art. 1, comma 29, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14.09.2011, n. 148: << I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>
27 Cfr. nota congiunta 29.05.2012 FP CGIL, FNS CIS, UILPA Pen., Si.Di.Pe. e D.P.S.
28 Art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 63/2006: <>
29 Art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 63/2006: <
a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
b) attitudini e capacità professionali del funzionario;
c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.>>
30 Nota Prot. n.23/T/2012 del 06 giugno 2012, avente ad oggetto << Incontro del 06 giugno 2012 sul tema “Dirigenti penitenziari, mobilità. Schema provvedimento ordinatorio ex art.10, comma 3 D.Lgs. n.63 del 2006”.>>.
31 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”


 

 

 

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