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Prot. n.57/T/2012 del 03 ottobre 2012 03/10/2012
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Presidente Dott. Giovanni Tamburino ROMA Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott.ssa Simonetta Matone ROMA Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Luigi Pagano ROMA Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione, Dott. Riccardo Turrini Vita ROMA e per conoscenza: Al Signor Ministro della Giustizia, Prof.ssa Avv. Paola Severino ROMA
Schema di decreto ministeriale relativo ai criteri per la valutazione annuale dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria.
Signor Capo del Dipartimento
con la presente, il Si.Di.Pe. intende dare riscontro alla nota di pari oggetto GDAP-0339127-2012 del 24.09.20121 con la quale il Suo Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso “per  opportuna informativa e per eventuali osservazioni da far pervenire entro l’8 ottobre p.v., lo schema di decreto ministeriale relativo ai criteri per la valutazione annuale dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, predisposto dalla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione in ossequio all’art.13 del D.Lgs. 63/2006”.
  1. Illogicità e contraddittorietà in rapporto al regime giuridico del personale dirigente della Polizia di Stato (con funzioni di polizia) di cui è destinatario il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
In via del tutto preliminare si deve evidenziare che sulla questione della valutazione dei dirigenti questa organizzazione sindacale aveva già formulato le proprie osservazioni con la nota Prot. N. 10-2010 del 27.10.2010 diretta al Ministro della Giustizia e al Capo del Dipartimento dell’epoca, allorquando il Dipartimento, non si comprende come, aveva intempestivamente e inopportunamente pensato di costituire una Commissione di Valutazione dei Dirigenti Penitenziari in assenza di provvedimenti precedenti dovuti che, all’epoca e ancora allo stato attuale, sono, purtroppo, da venire.
In quella occasione il Si.Di.Pe. chiese, e fu ascoltato, che si soprassedesse dall’adozione di quel provvedimento e degli altri, anch’essi illegittimi, che da esso sarebbero discesi, affinché si versasse acqua sul fuoco delle carceri, piuttosto che favorire le palesi criticità che continuano, alimentandosi in un contesto fin troppo lacerato e instabile.
      Oggi quelle osservazioni non possono che essere reiterate e implementate.
     Tanto premesso, sotto il profilo giuridico si deve anzitutto osservare che con lo schema di Decreto Ministeriale trasmesso l’Amministrazione assume una posizione contraddittoria rispetto a precedenti atti e provvedimenti, che hanno più volte confermato l’attuale esclusiva vigenza per i dirigenti penitenziari del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di stato che espleta funzioni di
Polizia.
Specificamente si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni.
    a. Il D.A.P. sembra dimenticare che, quando sono stati nominati dirigenti - con decorrenza 16/08/2005 - i direttori coordinatori di istituto penitenziario, di servizio sociale ed i medici inquadrati nella posizione economica C3, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge n. 154/2005, ha deliberato che al personale nominato dirigente " è applicabile, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2005 n. 154 il trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale - qualifica di primo dirigente della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". ( Vedi D.M. 30/09/2005 Reg. alla Corte dei Conti il 31/10/2005 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 15/12/2005);
      b. Successivamente, nel nominare dirigenti ulteriori 149 + 33 + 28 direttori coordinatori di istituto penitenziario e di servizio sociale, inquadrati nella posizione economica C3 e C2, con decorrenza 18/03/2006 e 01/06/2006, il D.A.P. ha deliberato che "Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, al personale nominato dirigente ...è applicabile il trattamento giuridico spettante al personale dirigenziale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con il trattamento economico acquisito ai sensi dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo". (Vedi D.M. 18/10/2006 Reg. alla Corte dei Conti il 18/12/2006, D.M. 30/11/2006 Reg. alla Corte dei Conti il 21/02/2007 e D.M. 30/11/2006 Reg. alla Corte di Conti il 21/02/2007 pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 15/05/2007);
     c. Nella lettera circolare n. PU-GDAP-1 00-13/06/2007 – 0188490 – 2007 Prot. del 13/06/2007 avente per oggetto: “DIRIGENZA PENITENZIARIA – disciplina transitoria” il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha affermato che " con l'entrata in vigore del d.lvo n. 63/2006, la disciplina dei principali istituti del rapporto di impiego è rinviata al procedimento negoziale, attualmente in fase di studio. Si ritiene opportuno, seguendo la ratio complessiva della legge delega, che fino al perfezionamento delle procedure sopra indicate, previste per la nuova carriera, il Comparto di riferimento per il personale destinatario della nuova normativa di cui alla legge 154/2005 continui ad essere quello della Sicurezza, in precedenza seguito. Tale proroga trova fondamento in una norma di contenuto generale, l'art. 2 della legge istitutiva, a norma del quale il rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di lavoro di diritto pubblico." Con successiva Lettera circolare n. PU-GDAP-1a00-09/05/2008 – 0160183 – 2008 Prot. del 09/05/2008 avente per oggetto: “DIRIGENZA PENITENZIARIA – Quesiti relativi all’applicazione della disciplina transitoria” il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha confermato tale impostazione metodologica;
     d. Anche il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione 1 quater, con due recenti sentenze ( n. 5603/2010 del 02/04/2010 Pesante Luisa c/Ministero della Giustizia e n. 8971/2010 del 30/04/2010 Andreozzi Patrizia c/Ministero della Giustizia) ha evidenziato che "l'assegnazione definitiva dei posti di dirigente penitenziario alle diverse sedi, presuppone che sia stato espletato l'iter previsto dall'articolo 20 (del Decreto Leg.vo n.63/2006), in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali. Solo ove si fosse pervenuti a talenegoziazione le procedure di comunicazione dei posti disponibili si sarebbero dovuti fissare con decreto del Capo Dipartimento...". Peraltro, l'Amministrazione ha preso atto delle due sentenze e con la lettera circolare GDAP - 0292482 - 2010 del 09/07/2010 si è riservata di "comunicare gli intenti di questa Amministrazione in tema di conferimento di incarichi dirigenziali".
     Orbene, nella prassi consolidata dalla generalità dei rapporti contrattuali di lavoro, Ella ben sa che la valutazione annuale serve, essenzialmente, ad attribuire la c.d. “retribuzione di risultato”, che si aggiunge alla retribuzione di posizione. Come è noto, non essendo ancora stato stipulato il primo contratto della dirigenza penitenziaria, alla valutazione del risultato non potrà seguire l'attribuzione della relativa retribuzione. Contemporaneamente non sarà possibile differenziare la retribuzione dei dirigenti penitenziari neppure sulla base dell'incarico provvisorio attribuito, mancando attualmente la voce stipendiale della retribuzione di posizione.
Non ha, quindi, senso amministrativo in questo momento emanare un Decreto sulla Valutazione dei dirigenti penitenziari, in vista dell’applicazione di istituti contrattuali – quali la retribuzione di risultato e di posizione - che dovranno essere oggetto di apposita contrattazione sindacale.
Ciò premesso, ne consegue che, per quanto riguarda le procedure di valutazione dei dirigenti penitenziari, l'Amministrazione è obbligata a continuare a seguire quelle previste per il personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, disciplinate dall’articolo 62 del Decreto Legislativo n. 334/2000.
In conclusione, non vi è dubbio che, fino all'entrata in vigore del primo contratto della dirigenza penitenziaria, l'Amministrazione, come essa stessa ha finora sostenuto e deliberato, deve applicare ai dirigenti penitenziari esclusivamente lo stesso trattamento economico e giuridico del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia.
  2. Intempestività e inopportunità del provvedimento.
La prima osservazione che si intende formulare riguarda il non espresso nesso esistente tra la bozza di decreto relativo alla comunicazione degli incarichi articolo 10 D.Lgs. 63/2006, predisposto dalla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione ( trasmesso dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali con la nota GDAP-0339133-2012 del 24.09.201) e lo schema di decreto ministeriale di cui si tratta, relativo ai criteri per la valutazione annuale dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs. 63/2006. A riguardo appare opportuno, quindi, richiamare la nota di questa Segreteria Nazionale con prot. n.55/T/2012 del 01 ottobre 20122 poiché la stessa pur riguardando specificamente lo schema di decreto relativo alla mobilità dei dirigenti penitenziari riporta osservazioni del tutto pertinenti con la materia della valutazione dei dirigenti, poiché la valutazione del dirigente interessa diversi aspetti e, specificamente, quello retributivo3 nonché quelli di conferimento4 e revoca5 degli incarichi.
E’ quindi di tutta evidenza che costituendo la valutazione del dirigente un presupposto anche per valutare l’attribuzione (o la revoca) degli incarichi che la Direzione Generale del Personale intende avviare il processo di valutazione al solo scopo di dare attuazione ad una mobilità dei dirigenti.
A riguardo, però, si deve evidenziare che la valutazione non ha solo questo scopo ma anche quello connesso di conferire un valore economico all’incarico da attribuire al dirigente attraverso l’indennità di posizione e quella di risultato ex art.15 D.Lgs. n.63/006, cosicché essendo tale aspetto retributivo oggetto di negoziazione e non potendosi concepire criteri di valutazione diversi a seconda della finalità (retributiva e di attribuzione degli incarichi), ne consegue che i criteri di valutazione devono essere definiti in sede di contrattazione.
Difatti, tanto l’indennità di posizione6 (relativa all’incarico di funzione ricoperto, ex art.16 D.Lgs. 15.
febbraio 2006 n.63) quanto l’indennità di risultato7 (discendente dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi dati, ex art. 17 D.Lgs n.63/2006) necessitano del procedimento negoziale ex art.20 D.Lgs. n.63/20068.
La conferma di ciò è nello stesso art.13 (Valutazione annuale) del D.Lgs. 15. febbraio 2006 n.63 che stabilisce come “i criteri (…) sono determinati (…) tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della progressione in carriera.”9 Il riferimento della norma alla definizione dei criteri, con D.M., “secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” indica chiaramente che tali criteri debbano essere definiti in sede negoziale e poi trascritti nel D.M. e che tale D.M. non è un atto esclusivo e assolutamente discrezionale del Ministro.
Diversamente non avrebbe avuto senso il riferimento all’art. 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, come è noto, è inserito nel Capo II intitolato al “Procedimento negoziale” e che “disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria oggetto di negoziazione”.
Peraltro anche la progressione di carriera, alla quale fa riferimento l’art. 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha un contenuto economico, e per questa ragione la norma ne fa menzione accanto al riferimento all’art.20 precitato.
Pertanto, prima della stipula del primo contratto del personale della carriera dirigenziale non ha senso alcuno e non è possibile procedere ad alcuna valutazione del dirigente.
D’altra parte risulta davvero singolare che si pretenda di avviare una valutazione dei dirigenti senza che a tale valutazione si faccia conseguire il coerente e funzionale risultato di attribuzione dell’indennità di risultato, secondo la previsione di cui all’art.17 del D.Lgs. 63/2006.
Il decreto è, quindi, intempestivo sotto il profilo giuridico.
Sul punto specifico si deve tornare a dire che la questione della valutazione dei dirigenti é sicuramente molto complessa e, in generale, non può prescindere dal contratto perché essa è condizionata dalla difficoltà dell’incarico e dalle risorse disponibili.
Occorre, inoltre, che siano definiti criteri che consentano, nel modo più oggettivo e trasparente possibile, di spiegare perché un dirigente viene valutato meglio di un altro e, in tal senso, non possono essere richiamanti pedissequamente i criteri generali previsti dall’art.17, comma 3, del D. Lgs. n. 63/200610.
In altri termini, occorre necessariamente che essi siano declinati ex ante e che a ciascuno di essi sia dato un valore numerico.
A riguardo va definito il valore di “docenze, concorsi, commissioni, ecc.” (cfr. nella bozza del D.M. l’allegato B-quadro 4 della Relazione del Funzionario nella valutazione del dirigente, non solo perché si tratta di incarichi a contenuto burocratico propri dell’Amministrazione centrale e non di incarichi che concretizzano quella attività amministrativa ad alto contenuto di operatività che è propria della dirigenza penitenziaria e che si sostanzia nell’attività svolta nelle strutture periferiche dell’Amministrazione, ma anche perché “docenze, concorsi, commissioni, ecc.” sono attività da sempre (ed oggi ancor di più a causa delle scarse risorse finanziarie) precluse ai dirigenti operanti nelle sedi periferiche. Peraltro si deve evidenziare che, anche in sede centrale, non è mai stata curata alcuna rotazione di incarichi che, di fatto, ruotano sempre attorno agli stessi dirigenti. In ogni caso è necessario che le direttive Dipartimentali sopra citate siano riviste.
Si vuole fare espressamente riferimento alla lettera circolare del D.A.P.-Direzione Generale del Personale e della Formazione GDAP-0236154-2011 del 13.06.2011 che impone ai Direttori Generali ed ai Provveditori “di procedere alla riconsiderazione degli incarichi di missione conferiti a personale proveniente da differenti e distanti sedi di servizio (docenze, componenti di commissioni e simili) avvalendosi, ove possibile e compatibilmente con il servizio da svolgere , della collaborazione professionale del personale in loco o, in alternativa, secondo il c.d. criterio della viciniorietà”, direttiva, questa, confermata anche dalla nota del D.A.P.-Ufficio del Capo del Dipartimento-Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni GDAP-0284400-2011 del 21.07.2011 che impone come criterio per la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro una “attenta valutazione delle sedi di provenienza dei componenti e segretario individuati al fine di ridurre i costi connessi ad eventuali servizi di missione “. Ne consegue che, come storicamente consolidato, i funzionari delle sedi periferiche, rispetto a quelli dell’Amministrazione Centrale, risulterebbero penalizzati nella valutazione.
Ad ogni modo, e senza entrare ulteriormente nel merito del provvedimento proposto, perché prospettato al di fuori di un contesto necessario e dovuto di contrattazione, si ritiene di dover sottolineare l’indissolubilità logico-giuridica della valutazione del dirigente alla stipula del primo contratto del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n. 63/2006.
Peraltro quelli delineati nella bozza di decreto ministeriale sono criteri vaghi e privi di peso specifico lasciati all’arbitrio del valutatore.
Ciò assume un’importanza non indifferente atteso che, come indica l’art.13 del D.Lgs. n. 63/2006, la valutazione incide anche sulla progressione di carriera e, come abbiamo già visto, sulla mobilità, entrambi fattori aventi peso economico e quindi rientranti nell’ambito della negoziazione.
In particolare, con riguardo alle procedure di mobilità ex art. 10 del D.Lgs. n. 63/2006, la <<assegnazione definitiva dei posti di dirigente penitenziario alle diverse sedi presuppone, che sia stato espletato l’iter previsto dall’art. 20, in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali. Solo ove si fosse pervenuti a tale negoziazione, le procedure di comunicazione dei posti disponibili si sarebbero dovuti fissare con decreto del Capo del Dipartimento. (…)>>.
Ma, l’intempestività del provvedimento si rileva, inoltre, anche sotto il profilo dell’inopportunità storica, oltrechè giuridica, in termini di logicità e ragionevolezza.
La particolare e difficile situazione di emergenza delle carceri rende irragionevole e inaccettabile un provvedimento afferente la mobilità dei dirigenti senza che per questa mobilità sia previsto, nel rispetto del sinallagma contrattuale, una controprestazione economica dell’Amministrazione al dirigente (non solo in ordine alla mobilità in sé ma anche in riferimento al valore economico dell’incarico di funzione che si propone o si dispone) e senza che possa essere compensato il risultato dell’attività dirigenziale in rapporto alle difficoltà dell’incarico: senza, cioè, che vi sia un contratto a definire la controprestazione retributiva a carico dell’Amministrazione11 in termini di indennità di posizione12 (relativa all’incarico di funzione ricoperto, ex art.16 D.Lgs. 15. febbraio 2006 n.63) e di indennità di risultato13 (discendente dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi dati, ex art. 17 D.Lgs n.63/2006).
Questo verrebbe previsto e richiesto ad una dirigenza senza il suo primo contratto di categoria, ad una dirigenza chiamata, in questo momento storico, senza alcun riconoscimento economico, a gestire una emergenza penitenziaria mai vista prima, dovuta al sovraffollamento ed alla carenza di risorse, certificata come eccezionale e straordinaria dallo stesso Governo14.
Infatti, a fronte dell’impegno straordinario che grava sui dirigenti penitenziari – peraltro, vistosamente assottigliati a causa di scelte incomprensibili di riduzione degli organici - ed alla disapplicazione dei principi inderogabili in materia di trattamento economico e giuridico fissati dalla legge Meduri e dal D.Lgs. n. 63/2006, anche con riguardo alla ricostruzione della carriera ex art.28 del D.Lgs. n. 63/2006 precitato, il provvedimento in esame determinerebbe un’ulteriore inammissibile penalizzazione per questi funzionari, perché attiverebbe un sistema di mobilità privo di criteri sostanziali e senza la prevista differenziazione del trattamento economico a seconda dell’incarico conferito, a causa dell’assenza di un contratto di categoria.
Al riguardo, non può non rammentarsi che il personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria costituisce l’unica categoria di dirigenti dello Stato priva di contratto, e che è specificamente previsto dalla legge che in favore di essa occorre reperire le risorse necessarie a garantirle quel trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata15 (art. 1, comma 1, lett. d) della L. n. 154/2005); ciò, oltre ad essere un atto di giustizia, a fronte di una spesa peraltro modesta in quanto riguardante poche centinaia di dirigenti, sarebbe anche un atto politico di riconoscimento di una funzione essenziale dello Stato, finalizzata a garantire sicurezza alla collettività, tanto nella forma del contenimento quanto in quella del recupero del condannato ai fini del suo reinserimento sociale.
Peraltro le risorse necessarie, atteso il numero ridottissimo di dirigenti penitenziari, sarebbero risibili eppure contribuirebbero non poco a ridare motivazione ad un corpo di dirigenti dello Stato sui quali grava un onere pesantissimo.
Per queste ragioni, il Si.Di.Pe. ritiene che il Guardasigilli e l’Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza, debbano rappresentare, o tornare a rappresentare con maggiore forza, al Governo l’esigenza di un’attenzione maggiore al sistema penitenziario, attraverso un’adeguata considerazione dei dirigenti penitenziari che stanno continuando a gestire l’emergenza carceri con ridottissime risorse, umane ed economiche.
E, d’altra parte, la definizione dei criteri di valutazione non è estranea a quelli economici, sicché risulta incomprensibile, in punto di diritto, come si possa ipotizzare una valutazione, magari ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli incarichi e della mobilità ex art. 10, nonché dell’attribuzione dell’indennità di risultato, prescindendo dalla valutazione degli obiettivi, (prevista nelle forme dell’art. 13 - Valutazione annuale- e dell’art. 14 -Commissione di valutazione- del D.Lgs. n.63. Con ciò, si conferma che per valutare il dirigente occorre che sia stipulato il contratto di comparto.
Infatti, la valutazione, che ha un contenuto economico in relazione all’indennità di risultato, non può che essere oggetto di contrattazione e, quindi, non può sostenersi che ai fini economici essa debba essere oggetto di procedura negoziale, mentre ai fini della mobilità possa, invece, essere esclusa: i criteri sono unici e come tali devono essere oggetto di negoziazione, tanto ai fini dell’indennità di risultato, quanto ai fini dell’attribuzione degli incarichi e, quindi, della mobilità.
Invero, se la stipula del contratto è condicio sine qua non della valutazione degli obiettivi, giacché al loro raggiungimento è finalizzata la retribuzione di risultato, analogamente sono oggetto di contrattazione anche i criteri relativi agli altri aspetti di valutazione, poiché l’attribuzione di un incarico che ad essi è condizionato ha un contenuto economico (retribuzione di posizione) che impone una negoziazione con le parti sindacali.
D’altra parte, la valutazione è processo complesso attraverso il quale il dirigente penitenziario è giudicato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 63 del 2006, anche per le attitudini e le capacità professionali, nonché per i risultati conseguiti in rapporto alla natura e caratteristica degli obiettivi assegnati.
In altri termini, il provvedimento proposto dall’Amministrazione non può limitarsi a fare generico riferimento all’art.13 del D.Lgs. n. 63 del 2006 e ripetere tautologicamente i criteri fissati al comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 63 del 200616), ma deve concretizzare tali criteri, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo; per poterlo fare, però, deve procedere alla preventiva contrattazione, non solo per la valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi (art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 63/2006), ma anche per quella, finalizzata al conferimento degli incarichi, delle <<attitudini e capacità professionali del funzionario>> (art. 10, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 63/2006) e della <<natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire>> (art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 63/2006).
Alla luce di quanto sopra esposto, il Si.Di.Pe. 17 - che, si ricorda, raccoglie l’adesione del maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n. 63/200618 - auspica che l’Amministrazione voglia soprassedere dal proporre al Ministro della Giustizia un provvedimento con il quale non solo assume una posizione contraddittoria rispetto a precedenti atti e provvedimenti, che hanno più volte confermato l’attuale esclusiva vigenza per i dirigenti penitenziari del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di stato che espleta funzioni di Polizia, ma che si pone anche come intempestivo, rispetto all’obbligo disatteso di assicurare ai dirigenti penitenziari la preliminare stipula del primo contratto della carriera dirigenziale penitenziaria, a fronte della grave emergenza penitenziaria che essi sono chiamati a gestire quotidianamente senza alcun riconoscimento economico.
Poiché sulla questione della valutazione dei dirigenti questa organizzazione sindacale aveva già formulato le proprie osservazioni al Ministro della Giustizia con la nota Prot. N. 10-2010 del 27.10.2010, si ritiene di porre alla Sua attenzione anche la presente, valutando che la questione rivesta per il Guardasigilli particolare importanza perché la Sua azione politica può trovare concretizzazione solo attraverso una dirigenza penitenziaria, alla quale è demandato il compito di dare attuazione alle Sue linee di indirizzo politico, che sia posta nelle condizioni di riconoscersi in un progetto complessivo riguardante il sistema penitenziario, in quanto avverta l’effettivo riconoscimento giuridico ed economico dell’importanza e della delicatezza delle sue funzioni e ritrovi, anche per questo, maggiore motivazione.
Cordialmente

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Francesco D’ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Nicola PETRUZZELLI



_______________________________________________
1 che per comodità di consultazione si allega in copia.
2 cfr. nota Si.Di.Pe. prot. n.55/T/2012 dell’1.10.2012 avente ad oggetto <<Comunicazione degli incarichi articolo 10 D.Lgs. 63/2006>>, a riscontro della nota di pari oggetto GDAP-0339133-2012 del 24.09.2012 con la quale il DAP-Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso “per opportuna informativa e per eventuali osservazioni da far pervenire entro il 4 ottobre p.v., la bozza di decreto relativo alla comunicazione degli incarichi articolo 10 D.Lgs. 63/2006, predisposto dalla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione”.
3 art.15 -Trattamento economico- D.Lgs. n.63/2006:
  1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti:
      a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale;
    b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate;
      c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.
   2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.
     3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.
4
Art.10, comma 3, D.Lgs. n.63/2006:
(…) Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri:

   a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati; (…)
5 Art.10, comma 4, D.Lgs. n.63/2006:
(…) Gli incarichi possono essere revocati:
(…) b) quando i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati.(…)
6 art.16 -Retribuzione di posizione- D.Lgs. n.63/2006:
    1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.
    2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonchè le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.
7 art.17. Retribuzione di risultato- :
   1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è
attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del
lavoro svolto.
8 art.22 - Materie di negoziazione- D.Lgs. n.63/2006:
    1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
     a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;(…)
9 art. 13 - Valutazione annuale - D.Lgs. n.63/2006:
   1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della progressione in carriera.
10 art.17. Retribuzione di risultato- :
  1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è
attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del
lavoro svolto.
11 art.15 -Trattamento economico- D.Lgs. n.63/2006:
  1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti:
       a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale;
     b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità
esercitate;
      c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.
   2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.
    3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.
12 art.16 -Retribuzione di posizione- D.Lgs. n.63/2006:
   1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.
   2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonchè le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.
13 art.17. Retribuzione di risultato- :
   1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto.
14 stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.
15 Art. 1, comma 1, lett. d) della legge n. 154/2005: “un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate”
16 art.10 -Criteri di conferimento degli incarichi- D.Lgs. n.63/2006:
“(…) 3. Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri:
   a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
            b) attitudini e capacità professionali del funzionario;
            c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.(…)”
17 Nota Prot. n. 23/T/2012 del 6 giugno 2012, avente ad oggetto << Incontro del 06 giugno 2012 sul tema “Dirigenti penitenziari, mobilità. Schema provvedimento ordinatorio ex art. 10, comma 3 D.Lgs. n. 63 del 2006”.>>.
18 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”


 

 

 

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