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Prot. n.126/T/2013.47 del 28 maggio 2013 29/05/2013
Intervento del Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. Rosario Tortorella
in occasione dell’incontro del Signor Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri con i sindacati - 28 maggio 2013 -
Signor Ministro della Giustizia, desideriamo, anzitutto, rinnovarLe il benvenuto al Ministero della Giustizia ed i migliori auguri di buon lavoro, ringraziandoLa per questa occasione di incontro che ha voluto dedicare alle organizzazioni sindacali a pochi giorni dall’assunzione del Suo nuovo, importante e difficile incarico.
Sono, infatti, molte le delicatissime questioni che dovrà affrontare e, tra queste, la gravissima situazione del sistema penitenziario, oramai certificata anche dalla recente sentenza di condanna, la n.007 dell’otto gennaio scorso, che la Corte di Giustizia Europea dei diritti dell’uomo ha irrogato all’Italia per la persistente violazione dell’art.3 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali” .
  In vero da anni il Si.Di.Pe. denuncia che l’emergenza penitenziaria discende da problemi strutturali che traggono origine dall’errata cultura secondo la quale il carcere è l’unica pena utile per un fatto costituente reato, da una ipertrofia del diritto penale, dal depotenziamento delle misure alternative, da un uso abnorme della custodia cautelare. 
Su questi temi il Si.Di.Pe. ha fatto una profonda riflessione dalla quale è scaturita una proposta di “Agenda per l’Emergenza penitenziaria”, che mi permetto di consegnarLe a titolo di modesto contributo. Si tratta di un’agenda di cose che, a prescindere da un provvedimento di clemenza, potrebbero essere realizzate dal Parlamento e dal Governo per risolvere i gravi problemi penitenziari. 
Il Si.Di.Pe. da anni, inoltre, denuncia anche una eccessiva e crescente riduzione delle risorse, non solo finanziarie ma anche umane, pur a fronte dell’apertura di nuovi istituti e padiglioni detentivi e dell’inarrestabile sovraffollamento. 
Per quanto riguarda i dirigenti penitenziari l’ultima immissione nel ruolo risale oramai a sedici anni or sono, cioè al 1997 e per questo,a breve, tra le riduzioni di organico e la naturale diminuzione che discende dai progressivi collocamenti a riposo, il loro già scarso numero (circa 350)1 determinerà l’impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna.
Occorre, pertanto, che siano trovati rimedi urgenti per procedere a nuovi concorsi oltre che per superare definitivamente, e ad ogni livello, qualunque ipotesi di riduzione delle dotazioni organiche, da quelle dell’ancora inattuato D.L. 138/2011 a quelle paventate dal provvedimento di spending review di cui al D.L. 95/2012. 
Relativamente a queste ultime, in vero, era già stata data assicurazione dal precedente governo2 che il personale dell’amministrazione penitenziaria era escluso dalla spending review sul presupposto che l’esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica e, in tal senso, il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato3.
Purtroppo, già adesso esistono  numerose regioni nelle quali la carenza di dirigenti è davvero gravissima e un dirigente è costretto a ricoprire contemporaneamente più istituti penitenziari o più U.E.P.E., con rischi professionali e personali enormi. 
Esistono  addirittura distretti provveditoriali dove un solo dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna ricopre tutti, o pressoché tutti, gli uffici attribuiti al ruolo di appartenenza.
Al riguardo degli uffici di esecuzione penale esterna non si può tacere, inoltre, che essi rappresentano davvero un’emergenza nell’emergenza, perché se l’intendimento del Governo è quello di potenziare il ricorso alle misure alternative l’attuale situazione dei loro organici dovrà essere adeguata, in caso contrario qualunque riforma in tal senso sarebbe fallimentare.
La riduzione progressiva dei dirigenti penitenziari finirà con il privare ulteriormente molte carceri del suo direttore in sede, situazione questa gravissima perché il direttore è il primo garante dei principi di legalità nell’esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali. 
La conseguenza di ciò sarà, inevitabilmente, lo spostamento dell’asse gestionale del carcere su altre figure professionali e, a fronte delle già ridottissime figure professionali del trattamento, questo asse non potrà che essere il personale di polizia penitenziaria, cosicché la dimensione del carcere diverrà per forza di cose prevalentemente di sicurezza. 
Un carcere, cioè, molto diverso da quello che ha costruito il vigente ordinamento penitenziario in attuazione dei principi internazionali e costituzionali che attribuiscono alla pena anche una funzione rieducativa.
Come Lei ha detto, Signor Ministro, bisogna lavorare molto e tutti insieme per fare veramente qualcosa di utile in questo difficile momento storico e nell’amministrazione penitenziaria lavorano con grande dedizione persone straordinarie. 
Tra queste, Le assicuro, ci sono i dirigenti penitenziari, che ben conoscono la realtà dell’esecuzione penale poiché dirigono e gestiscono in prima persona la complessità delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna, vivendone, con gli altri operatori penitenziari, le gravi difficoltà di questo difficilissimo momento storico.
Il Si.Di.Pe. confida, allora, che Lei, Signor Ministro, che appena insediato ha sentito il bisogno e la sensibilità di esprimere il Suo impegno per migliorare il lavoro del personale delle carceri, voglia valorizzare e prestare la necessaria attenzione alla dirigenza penitenziaria di diritto pubblico, sino ad oggi troppo trascurata.
Come è noto, infatti, il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, che la L. 27 luglio 2005 n. 154 e il D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 hanno costruito sul modello di quella prefettizia, è ancora priva del suo primo contratto di lavoro, nonostante siano trascorsi ben otto anni dalla legge di riforma che l’ha istituita, e per questo riceve un trattamento economico privo delle previste retribuzioni di posizione e di risultato, inferiore a quello della dirigenza contrattualizzata, nonostante la legge stabilisca che non debba essere inferiore,  certamente inadeguato alle funzioni ed alle responsabilità alle quali assolve quotidianamente.
Allo stato, alla dirigenza penitenziaria, in assenza di contratto, si applica il trattamento economico e giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato, ma occorre che si intervenga urgentemente per inserire nell’ordinamento, magari all’interno del D.Lgs. n.63/3006,  una norma che sancisca inequivocabilmente la sua permanenza nel comparto sicurezza, quantomeno fino alla stipula del primo contratto di lavoro, perché non si possano ripresentare le aberranti situazioni che pure di recente si erano paventate. 
Ci riferiamo al rischio di un’ulteriore e drastica riduzione della già esigua dotazione organica della dirigenza penitenziaria per effetto del provvedimento di spending review di cui al D.L. 95/2012 e al fatto che i dirigenti penitenziari hanno rischiato di non vedersi riconosciuti gli assegni una tantum4 destinati al comparto sicurezza per l’anno 2012 a causa di pareri alquanto creativi  dell’IGOP e della Ragioneria Generale dello Stato.
A ciò si aggiunga che ancora non è stata data alcuna attuazione all'art. 28 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n.635, che prevede la ricostruzione della carriera di ciascun dirigente penitenziario,  condizione indispensabile per definire una corretta base di partenza per la stipula del primo contratto di categoria, e ciò nonostante il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato6 e quelli altrettanto favorevoli e vincolanti del Consiglio di Stato7, pareri sulla base dei quali i dirigenti penitenziari operanti nel settore della giustizia minorile hanno già ottenuto l’applicazione dell’art.28 del D.Lgs. 63/2006, mentre nei confronti dei dirigenti penitenziari dell’amministrazione penitenziaria per adulti la sua mancata applicazione ha determinato un enorme contenzioso che Le chiediamo, Signor Ministro, di voler superare, per ragioni di giustizia e di equità, disponendo che sia riconosciuto il diritto discendente dalla norma disattesa. Siamo confidenti, allora, che a quanto rappresentato, Lei, Signor Ministro, riserverà la necessaria attenzione.
Non v’è dubbio, peraltro, che la Sua azione politica potrà essere ancora più efficace, e realizzare appieno gli obiettivi del Suo Ufficio, attraverso una dirigenza penitenziaria, alla quale è demandato il compito di dare attuazione alle Sue linee di indirizzo politico, che sia posta nelle condizioni di riconoscersi all’interno di un progetto complessivo riguardante il sistema penitenziario, e ciò sarà possibile in quanto essa avverta l’effettivo riconoscimento giuridico ed economico dell’importanza e della delicatezza delle sue funzioni e ritrovi, anche per questo, maggiore motivazione. Per queste ragioni, Signor Ministro, Le chiediamo di voler rassicurare la dirigenza penitenziaria sulle intenzioni del Governo sul quale, siamo certi, saprà intervenire, con la sensibilità e la competenza che La contraddistinguono, per promuovere una stagione nuova per i diritti e la giustizia.
La ringraziamo per la Sua preziosa attenzione.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE Dott.ssa
Cinzia CALANDRINO
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI


__________________________________________________
1 Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0209573-2012 del  31.05.2012: n.25 dirigenti generali; n.330 dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, n.36 dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, n.1 dirigente penitenziario del ruolo medico (in attesa di passaggio della sanità penitenziaria della regione Sicilia al SSN ex  art.8 del D.P.C.M. 01.04.2008
2 Estratto della risposta del 29.11.2012 del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Antonino Gullo all’Interrogazione a risposta immediata in II Commissione permanente Giustizia della Camera Deputati - XVI Legislatura – proposta da Roberto Rao sulla riduzione delle figure professionali all'interno degli istituti penitenziari: << l'espressione utilizzata al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 135 del 2012 secondo cui “sono escluse dalla riduzione le strutture e il personale del Comparto Sicurezza” porta decisamente a ritenere che il legislatore abbia voluto escludere dalla riduzione degli organici non soltanto il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ma anche il personale penitenziario nel suo complesso. Ed invero, anche le strutture penitenziarie e i relativi operatori penitenziari appartengono alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, poiché sono espressione operativa dell'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive e contribuiscono, ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.>>
3 nota Capo DAP prot. GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 “Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri” .
4 ai sensi dell’art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell’art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74. 
5 art.28 D.Lgs. n.63/2006 “Clausole di salvaguardia”:. <<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza. 2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale. 3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>
6 Difatti l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n.42303 del 07.02.2009 (su richiesta di parere formulata dal Dipartimento della Giustizia Minorile-Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio I-Area III, in relazione a ricorso straordinario presentato da un altro dirigente penitenziario in ordine alla corretta applicazione dell’art.28, comma 1, del D.Lgs. n.63/2006) ha affermato  che <
7 Il Consiglio di Stato-Sezione terza - pareri n.551, n.552, n.553, n.554, n.555 del 21.04.2009- ha espresso il proprio vincolante parere favorevole all’accoglimento dei Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Nei pareri espressi si legge: <>. A seguito di tali pareri i dirigenti penitenziari operanti nella Giustizia Minorile hanno vinto i ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ottenuto l’applicazione dell’art.28 del D.Lgs. n.63 del 2006 e non è forse superfluo ricordare che i pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono vincolanti ai sensi dell’art.14, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, come modificato dalla lettera a del comma 2 dell’art. 69 L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

 

 

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