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Prot. n.144/T/2013.65 del 23 agosto 2013 Alle Colleghe ed ai Colleghi, Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna LORO SEDI 23/08/2013
Richiesta di intervento per l’esclusione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, introdotto dall’art.9, comma 21, del D.L. n.78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122
Care Colleghe e Cari Colleghi,
Vi trasmetto la nota Prot. n.143/T/2013.64 del 23 agosto 2013 con la quale questa Segreteria Nazionale ha richiesto al Signor Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri di intervenire affinché il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui alla normativa in oggetto.  Infatti, il Consiglio dei Ministri n.19 del giorno 8 agosto 2013 ha approvato un regolamento che una volta varato dal Presidente della Repubblica prorogherà al 31 dicembre del 2014 il blocco della contrattazione economica e dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, le progressioni di carriera comunque denominate anche del personale in regime di diritto pubblico, compreso, quindi, personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.  Il Si.Di.Pe. ha rappresentato al Ministro della Giustizia che il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo assume nei confronti del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. n.63/2006 effetti di maggiore penalizzazione e di sostanziale iniquità, non solo perché esso allo stato percepisce il trattamento economico del personale dirigente della polizia di Stato mentre, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154, avrebbe diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, ma anche perchè (come già rappresentato al Ministro1) non  ha ancora trovato soluzione l’annosa questione della mancata applicazione dell'art.28 del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63,  relativo alla ricostruzione della carriera attraverso la conservazione dell’anzianità maturata, essenziale per il riconoscimento della storia professionale di ciascun dirigente, anche ai fini della corretta ridefinizione del  trattamento economico individuale.   
Come vedete l’estate del Si.Di.Pe. non è fatta di vacanze ma di impegno per le questioni dei dirigenti penitenziari e di vicinanza a ciascuno di Voi.  Viviamo tempi difficili ma  l’impegno del Si.Di.Pe. non arretra.  Vi ringrazio per le numerose adesioni già pervenute al nostro sindacato e per quelle che perverranno, perciò chi non si è ancora iscritto non abbia più indugio: più voce avrà il Si.Di.Pe.,  più voce avranno la dirigenza penitenziaria e ciascuno di  Voi.  Cari saluti e buon lavoro  

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE Dott.ssa
Cinzia CALANDRINO 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI


_________________________________________________                                               
1 Cfr. nota Si.Di.Pe. Prot. n.138/T/2013.59 del  14 agosto 2013 “Richiesta di intervento per l’applicazione dell’art.28  “Clausole di salvaguardia”  del D.Lgs. 15.02.2006,n. 63 al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria”. 


Prot. n.143/T/2013.64  del  23 agosto 2013  


Al Signor Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri ROMA
 

e per conoscenza: 
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino
ROMA



Oggetto: Richiesta di intervento per  l’esclusione del personale della Carriera dirigenziale                 penitenziaria ex D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 dal blocco dei meccanismi di                 adeguamento retributivo, introdotto dall’art.9, comma 21, del D.L. n.78/2010,                 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010,                 n.122


Signor Ministro della Giustizia,
dal Comunicato del Consiglio dei Ministri n.19 del giorno 8 agosto 2013 abbiamo appreso che il  predetto Consiglio avvalendosi della facoltà di emanare regolamenti governativi di delegificazione1 - prevista dall’art.16, comma 1, lett. b) del  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge n. 111/20112 - ha approvato in esame definitivo, a seguito del parere espresso dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato, un regolamento3 che una volta varato dal Presidente della Repubblica prorogherà al 31 dicembre del 2014 il blocco della contrattazione economica e dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, le progressioni di carriera comunque denominate anche del personale in regime di diritto pubblico.
Pur comprendendo la particolare contingenza economico-finanziaria, questa organizzazione sindacale ritiene opportuno rappresentare che il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo assume nei confronti del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria4 di cui al D.Lgs. n.63/2006 effetti di maggiore penalizzazione e di sostanziale iniquità, tenuto conto che esso allo stato percepisce il trattamento economico del personale dirigente della polizia di Stato mentre, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154, avrebbe diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata5.  Come già in altra occasione rappresentato tale previsione normativa non è rispettata dagli attuali inquadramenti retributivi. Infatti la maggior parte dei dirigenti penitenziari riceve un trattamento economico che non supera mediamente i 57.000,00 euro annui lordi, mentre i neo nominati dirigenti Area 1 del Comparto Ministeri del D.A.P. possono contare - dal primo giorno di servizio e senza anzianità specifica nel ruolo dirigenziale - su un trattamento economico che va dai  64.000,00 ai 70.000,00 euro annui lordi, come risulta dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia nell’ambito dell’Operazione Trasparenza.  Tale situazione  è aggravata dal fatto che, come pure di recente rappresentato alla S.V.6,  non  ha ancora trovato soluzione l’annosa questione della mancata applicazione dell'art.287 del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63,  recante “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”, relativo alla ricostruzione della carriera attraverso la conservazione dell’anzianità maturata, essenziale per il riconoscimento della storia professionale di ciascun dirigente, anche ai fini della corretta ridefinizione del  trattamento economico individuale.  E’, quindi, di tutta evidenza che la proroga del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, introdotto dall’art.9, comma 21, del D.L. n.78/20108 (attribuzione degli scatti biennali di stipendio, del trattamento economico del dirigente superiore al maturare del 23° e 25° anno di servizio e dell’adeguamento annuo al costo della vita), solo parzialmente recuperati attraverso l’attribuzione dell’Una Tantum9, rappresenta un’ulteriore penalizzazione economica per il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria che già percepisce un trattamento economico inferiore a quello previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154 e dall'art.28 del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63. Al riguardo non può sottacersi che nel proprio parere sul provvedimento di blocco in questione le commissioni riunite I e XI della Camera (19.06.2013) avevano segnalato “che l’allungamento temporale della misura del blocco dell’adeguamento retributivo, originariamente prevista dal decreto-legge n.  78 del 2010, rischia di trasformare l’intervento eccezionale in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione”.  E difatti la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime disposizioni di analoga natura10, così che si sono venute di fatto a determinare  situazioni di iniquità sostanziale,  anche in ragione del fatto che la stessa Corte Costituzionale ha espressamente escluso il personale della magistratura dall’applicazione del blocco di cui all’art.9, comma 21 del D.L. n. 78 del 201011. Tali situazioni di iniquità sostanziale hanno ovvi effetti demotivanti che possono incidere negativamente sul buon andamento dell’amministrazione voluto dall’art.97 della Carta Costituzionale, soprattutto in un contesto come quello penitenziario nel quale la dirigenza penitenziaria si trova a gestire direttamente un contesto operativo emergenziale che la espone a molti rischi ed elevate responsabilità. Peraltro si osserva, sia pur a margine, che l’incidenza finanziaria per le casse dell’Erario del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sarebbe risibile, atteso che i relativi ruoli sono costituiti da poche centinaia di dirigenti12.
Signor Ministro della Giustizia,
alla luce di quanto sopra, ed in considerazione della specificità dell’Amministrazione Penitenziaria, in particolare, della Carriera dirigenziale penitenziaria, già fortemente danneggiata, le chiediamo e confidiamo in un autorevole intervento della S.V. affinché sia evitata una ulteriore penalizzazione che sarebbe per questo ancora più ingiusta. A tal fine richiamiamo i rilievi formulati dalla IV Commissione (Difesa) della Camera13 che ha ricordato come agli operatori del comparto sicurezza (quindi al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, oltre che a quello difesa e soccorso) è riconosciuta dalle norme in vigore  una condizione di specificità.  In tal senso l’obiettivo di rafforzare tale specificità potrebbe essere perseguito, anche per la dirigenza penitenziaria, secondo la strada suggerita dalla predetta IV Commissione e cioè, per esempio,   “valutando la possibile attivazione di una specifica concertazione in materia con le amministrazioni e gli organismi rappresentativi del personale, qualora vi fosse la possibilità di reperire – ove effettivamente disponibili – le necessarie risorse attraverso il «Fondo unico giustizia», attingendo ai risparmi derivanti dalle missioni internazionali e alle risorse eventualmente utilizzabili per le spese obbligatorie sui bilanci delle amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.  27 del 2011, e dando indirizzi diversi a risorse già allocate per il personale”.
La ringraziamo per la Sua preziosa e sicura attenzione e restiamo in attesa di conoscere le iniziative che valuterà di intraprendere. Cordialmente


Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE Dott.ssa
Cinzia CALANDRINO 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI


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1 Regolamenti adottati ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge n.400/1998 (D.P.R. adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia) 
2 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111. 
3 D.P.R. contenente “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”
4 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154” 
5 Art.1, comma 1, lett. D) della legge n.154/2005: “un  trattamento  economico  onnicomprensivo,  non inferiore   a   quello  della  dirigenza  statale  contrattualizzata, articolato  in  una componente stipendiale di base, in una componente correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti  rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate” 
6 Cfr. nota Si.Di.Pe. Prot. n.138/T/2013.59 del  14 agosto 2013 “Richiesta di intervento per l’applicazione dell’art.28  “Clausole di salvaguardia”  del D.Lgs. 15.02.2006,n. 63 al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria”. 
7 art.28 D.Lgs. n.63/2006 “Clausole di salvaguardia”: <<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza. 2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale. 3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>
8 art. 9, comma 21, D.L. 31-5-2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122: <<21.  I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.>> 
9 ai sensi dell’art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell’art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74. 
10  Sotto questo profilo sembra assumere carattere di principio di valenza generale quello contenuto nella  sentenza della Corte Costituzionale 8-11 ottobre 2012 n.223,  sia pur in occasione della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010: “L’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione víola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante. Tale violazione si manifesta sotto due diversi profili.  Da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici.  D’altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura. Nel caso in esame, dunque, l’irragionevolezza non risiede nell’entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di ratio dei differenti interventi “di solidarietà”, poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo. L’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l’ordinamento costituzionale.  In conclusione, il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio.” 
Più in generale, come anche riportato nella ordinanza della Corte Costituzionale 11 - 19 dicembre 2012, n. 303,  la Corte Costituzionale con la sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 ha dichiarato << l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21; l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013; l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.>> 
11 Al blocco di cui all’art.9, comma 21 del D.L. n. 78 del 2010 è sottratto il personale della magistratura, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012 che tra i suoi dispositivi reca anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. n.78 là dove esso non escludesse la magistratura dall’applicazione del “blocco” temporaneo dell’adeguamento automatico, strumento di garanzia dell’autonomia e indipendenza della magistratura. La Corte, infatti, ravvisava che il “blocco” fosse stato predisposto secondo modalità lesive di quelle garanzie.
12 Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0209573-2012 del  31.05.2012: n.25 dirigenti generali; n.330 dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, n.36 dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, n.1 dirigente penitenziario del ruolo medico (in attesa di passaggio della sanità penitenziaria della regione Sicilia al SSN ex  art.8 del D.P.C.M. 01.04.2008 
13 rilievi citati nel parere delle Commissioni riunite I e XI della Camera del 19.06.2013,già sopra menzionato. 


 
  

 

 

 

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