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Prot. n.157/T/2013.78 del 25 ottobre 2013 25/10/2013
Emergenza penitenziaria e Spending review. Torna a paventarsi il rischio di riduzione anche degli organici dei Dirigenti penitenziari. - RICHIESTA DI INTERVENTO E DI INCONTRO –
Al Signor Ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri
ROMA
e per conoscenza:  
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino
ROMA

Signor Ministro della Giustizia,
questa organizzazione sindacale - che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n.63/20061-  ha appreso, non senza stupore, che la questione della inapplicabilità della  spending review alla dirigenza penitenziaria non è stata affatto superata, nonostante le rassicurazioni del precedente governo, e specificamente dell’allora Ministro della Giustizia Paola Severino.  Infatti, in occasione del Suo recente intervento in Commissione Giustizia della Camera, il 17 del corrente mese, nel riferire in ordine alla grave situazione penitenziaria ed alla complessità del sistema penitenziario, nelle sue diverse articolazioni, la S.V. ha indicato, come criticità di tale sistema,  la circostanza che  “Attualmente si contano 395 Dirigenti a fronte di un organico previsto di 441”  e nel contempo ha paventato la “possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della spending review” 2 nei confronti della dirigenza penitenziaria.
Già a suo tempo al precedente governo, ed all’allora Ministro della Giustizia, il Si.Di.Pe.3 aveva rappresentato le allarmanti conseguenze che sarebbero discese per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all’Amministrazione penitenziaria della “Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni” prevista dal comma 1 dell’art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 954 (Spending review). E, in vero, le preoccupazioni del Si.Di.Pe. e dei dirigenti penitenziari erano state autorevolmente  avallate anche dalla Commissione Giustizia del Senato, che aveva espresso parere5 favorevole all'art. 2 del D.L. n.95/2012 solo a condizione che si fosse escluso il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche.  E lo stesso Capo del Dipartimento Giovanni Tamburino aveva rappresentato, con lettera del 13 luglio 2012, la grande apprensione dell’Amministrazione penitenziaria per gli effetti che l’applicazione dei tagli di organico statuiti nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 produrrebbero sull’organizzazione dell’Amministrazione, più in particolare precisando che tale ulteriore riduzione rispetto alle precedenti comprometterebbe la tenuta del sistema penitenziario, sottolineando nel contempo che l’esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato6. Risulta, quindi, che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva segnalato agli Organi competenti la grave destabilizzazione del sistema che conseguirebbe all’applicazione dell’art. 2, comma 5, del D.L. n.95/2012, evidenziando che l’Amministrazione penitenziaria per essere amministrazione di sicurezza è implicitamente inserita dalla dizione della norma tra quelle destinatarie dell’esclusione di cui all’art.2, comma 7 del medesimo Decreto Legge.  E in vero l’espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 <<  Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (…)>>7 già evidenzia ex se  che il legislatore ha inteso  escludere dalla riduzione degli organici non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale penitenziario e, comunque di certo, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), come d’altra parte dovrebbe ritenersi ovvio. Difatti i dirigenti penitenziari rientrano pienamente nell’ambito del Comparto Sicurezza e, in tal senso è noto che:
1. in capo il Direttore dell’istituto penitenziario, in base all’Ordinamento penitenziario, al Regolamento di Esecuzione e al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63,  svolge funzioni di garanzia dell’ordine e della sicurezza;
2. il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell’ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato. E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum destinati al personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013,  in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011;
3. il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria  e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs. 63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi  di cui al comma 1 dell’art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”. Al riguardo è intervento, all’epoca, persino un Ordine del giorno, il n.9/5389/53, approvato dalla Camera dei Deputati  il 7 agosto 20128 e accettato dall’Esecutivo del tempo9, che impegnava il Governo a interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L 95/2012  nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed il restante personale penitenziario. Per l’attuazione di tale impegno numerosi furono, peraltro, i Parlamentari che presentarono specifiche interrogazioni parlamentari10.
Fu proprio in relazione ad una delle interrogazioni parlamentari sopra citate che l’allora Ministro della Giustizia Severino, per bocca di un suo Sottosegretario, si espresse nel senso “che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica”11, rendendo noto che il 4 ottobre 2012 aveva chiesto all’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione un'interpretazione che escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico. E fu a seguito delle numerose lettere del Si.Di.Pe., anche al  Presidente del Consiglio dei Ministri dell’epoca12, che quell'Esecutivo decise di non portare avanti nessuna ipotesi di riduzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si sarebbe voluta  effettuare attraverso un’evidente errata interpretazione ed applicazione dell’art.2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sulla spending review13. E, in effetti, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 201314, non fu esercitata la facoltà di operare la riorganizzazione del Ministero della Giustizia, che si sarebbe potuta effettuare ai sensi del comma 10 ter dell’art.2 del D.L. n.95/2012, attraverso una proposta di d.P.C.M. al Presidente del Consiglio dei Ministri. E’ storia nota, inoltre, che per le conseguenze che sarebbero discese da un’applicazione della spending review all’Amministrazione Penitenziaria il Si.Di.Pe. e tutte le altre Organizzazioni Sindacali dei dirigenti  penitenziari, con un comunicato congiunto dell’11.02.2013, avevano dichiarato lo stato di agitazione15. Già da allora il Si.Di.Pe. evidenziava non solo la gravità ma anche l’incoerenza di una tale riduzione, atteso che a fronte di un sistema penitenziario al collasso, la dirigenza penitenziaria di diritto pubblico era e resta essenziale.  Ad essa, infatti, è demandato per legge il compito di assicurare il governo del sistema dell’esecuzione penale, nelle sue diverse articolazioni, centrali e periferiche (D.A.P., PRAP, Istituti penitenziari, UEPE, ecc.), articolazioni che appartengono, tutte, alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, poiché sono espressione operativa dell'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive e contribuiscono, ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.  Un’eventuale spending review della dirigenza penitenziaria, quindi, a qualunque livello, anche Dipartimentale o Provveditoriale, sarebbe incomprensibile, tanto sotto il profilo logico quanto sotto quello giuridico. Una diversa e contraria valutazione sarebbe senz’altro un atto di straordinaria irragionevolezza che avrebbe gravissime conseguenze. Difatti la riduzione ulteriore dei dirigenti penitenziari finirebbe con il privare ulteriormente molte carceri del suo direttore in sede, situazione questa gravissima perché il direttore è il primo garante dei principi di legalità nell’esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali in quanto responsabile dell’ordine e della sicurezza penitenziaria16 ma anche del trattamento rieducativo dei detenuti17. La conseguenza di ciò sarebbe, inevitabilmente, lo spostamento dell’asse gestionale del carcere su altre figure professionali e, a fronte delle già ridottissime figure professionali del trattamento, questo asse finirà con l’essere il personale di polizia penitenziaria, cosicché la dimensione del carcere diverrà per forza di cose prevalentemente di sicurezza, cioè un carcere molto diverso da quello che ha costruito il vigente ordinamento penitenziario in attuazione dei principi internazionali e costituzionali che attribuiscono alla pena anche una funzione rieducativa. In realtà il sistema penitenziario è caratterizzato da una grande complessità e necessiterebbe di risorse professionali numericamente adeguate al suo funzionamento amministrativo (contabili, amministrativi, tecnici, ecc.) non meno di quelle che devono occuparsi delle persone detenute o sottoposte alle misure alternative alla detenzione sotto il profilo pedagogico e del reinserimento sociale (anzitutto educatori18 ed assistenti sociali19). In altri termini se è vero che esiste una grave carenza di personale del Corpo di polizia penitenziaria20 esiste anche una ancor più grave carenza delle altre figure professionali  di cui il sistema penitenziario assolutamente necessita per un corretto funzionamento. Anche per questo va presto definitivamente sciolta ogni incomprensibile riserva che impedisce di riconoscere che il sistema penitenziario, nel suo complesso, fa parte dei più generali sistemi della sicurezza e della giustizia21, e come questi deve essere escluso da ogni tipo di riduzione delle risorse umane, la cui progressiva diminuzione, senza alcun ricambio, sta ulteriormente e gravemente inficiando il suo funzionamento.  Senza contare che mentre si avvia un processo di ampliamento delle misure alternative alla detenzione22  esistono  distretti provveditoriali dove un solo dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna ricopre tutti, o pressoché tutti, gli uffici attribuiti al ruolo di appartenenza. Tutto questo mentre lo stato di drammatica emergenza delle carceri è oramai noto e persino certificato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che con la sentenza (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), dell’8 gennaio 2013, che ha accertato, secondo la procedura della sentenza pilota, la violazione da parte dell’Italia dell'art. 3 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali”.

Signor Ministro della Giustizia,

In verità il Si.Di.Pe., già in occasione dell’incontro del 28 maggio scorso con la S.V. aveva rappresentato la necessità che fossero “trovati rimedi urgenti per procedere a nuovi concorsi oltre che per superare definitivamente, e ad ogni livello, qualunque ipotesi di riduzione delle dotazioni organiche, da quelle dell’ancora inattuato D.L. 138/2011 a quelle paventate dal provvedimento di spending review di cui al D.L. 95/2012” 23. Per queste ragioni il Si.Di.Pe. Le formula accorata richiesta di un Suo autorevole e quanto mai fermo intervento, affinché non sia compiuta un’assurdità pericolosissima per il sistema penitenziario del nostro Paese ed un'ingiustizia nei confronti dei dirigenti penitenziari, servitori dello Stato che non si sono mai risparmiati e che, nonostante difficoltà insuperabili, hanno sempre responsabilmente assicurato il governo delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna. Pur apprezzando gli sforzi da Lei compiuti per il miglioramento del sistema penitenziario la situazione resta gravissima e la dirigenza penitenziaria è davvero scoraggiata perché per un verso  avverte i rischi di una debacle verso cui il sistema sta andando incontro e per altro percepisce disattenzione e scarso riconoscimento per il suo delicatissimo lavoro nelle carceri e negli uffici di esecuzione penale esterna. Confidando nell’attenzione che vorrà certo porre alla presente, Le chiediamo di voler concedere prima possibile a questo Segretario Nazionale ed a una delegazione del Si.Di.Pe. un incontro sulla delicatissima questione. Restiamo, pertanto, in attesa di un Suo cortese ed urgente riscontro.
 
Cordialmente

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella
 

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI


____________________________________________________
1 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154” 
2 <<Il personale complessivamente impiegato dall’Amministrazione Penitenziaria svolge le proprie delicate funzioni in 202 istituti penitenziari, 80 Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), 16 Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.) 9 Scuole di Formazione e Aggiornamento e presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. L’utenza del sistema penitenziario conta circa 86.000 persone detenute di cui circa 64.500 ristrette negli istituti di pena e 21.500 circa affidate agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna.  È evidente che un numero così elevato di strutture e di utenti rende particolarmente complessa l’organizzazione e la gestione del personale dell’Amministrazione. Attualmente si contano 395 Dirigenti a fronte di un organico previsto di 441. (…) Ulteriori difficoltà derivano dall’incidenza dei provvedimenti previsti dalle leggi finanziarie in materia di turn-over del personale di Polizia penitenziaria, poiché solo il 20% delle vacanze che si creano vengono colmate con nuove assunzioni; analoga complessità è determinata dalla mancanza di un contratto della dirigenza penitenziaria e dalla possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della spending review.>>

3 con le note Prot. n.27/T/2012 del  07.07.2012 “Emergenza penitenziaria e Spending review: riduzione dirigenti e personale penitenziario?>,  Prot. n.33/T/2012 del  28.07.2012 <<Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri>>, dirette per conoscenza anche al Capo del DAP; Prot. n.66/T/2012 del  15 ottobre 2012 << Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri.-RICHIESTA DI INCONTRO >> 
4 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
5 parere favorevole “con condizioni - osservazioni” della Commissione Giustizia del Senato al Disegno di Legge n.3396 - Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 24/07/2012 -   
6 come peraltro ci risulta per essere stato comunicato alle OO.SS. con nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 “Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri” . 
7 comma 7 dell’art. 2 ( Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> ( titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012>>. 
8 Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012 - Primo firmatario: BERNARDINI RITA Gruppo: Partito Democratico Data firma: 07/08/2012  - co-firmatari dell'atto: BELTRANDI MARCO, FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA, MECACCI MATTEO, TURCO MAURIZIO, ZAMPARUTTI ELISABETTA, CAPANO CINZIA (Partito Democratico); FARINA RENATO (Popolo della Libertà). 
9 accettato dal Governo nella seduta  07.07.2012 di approvazione, nella persona del Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze Gianfranco POLILLO. 
10 interrogazioni a risposta scritta: la n.4/18159 del Deputato Daniele TOTO (FLI) nella seduta della Camera dei Deputati n.705 del 17.10.2012 ; la n.4-08483 del Senatore Salvo FLERES (Membro Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI) e n.4-08486, del Senatore Achille SERRA (Membro del gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), entrambe nella seduta del Senato della Repubblica n.818 del 23.10.2012; l’interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, del Deputato Roberto Rao (U.C.T.P.) nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.

11 cfr. intervento  del 29.11.202 del sottosegretario Antonino Gullo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.  
12 Prot. n.101/T/2013.22 del  25 febbraio 2013 <<Stato di agitazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria dichiarato unitariamente dalle OO.SS. di categoria in data 11.02.2013 contro:- la riduzione dei dirigenti penitenziari- e la loro esclusione dal comparto sicurezza.>> 
13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 sulla spending review, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 
14 il termine, che era fissato al 31.12.2012 dal comma 10 ter dell’art.2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sulla spending review, è stato prorogato al 28.02.2013 dalla L. 24-12-2012 n. 228 
15 Prot. n.101/T/2013.22 del  25 febbraio 2013 <<Stato di agitazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria dichiarato unitariamente dalle OO.SS. di categoria in data 11.02.2013 contro:- la riduzione dei dirigenti penitenziari- e la loro esclusione dal comparto sicurezza.>>
16 art.2, comma 1, D.P.R. 30 giugno 2000 n.230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà": “Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze”.
17 art.28, comma 4, D.P.R. 30 giugno 2000 n.230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà":  “Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.”
18 rectius: Funzionari della professionalità giuridico-pedagogica 
19 rectius: Funzionari della professionalità di servizio sociale 

20  Il personale del comparto sicurezza ammonta a 39.305 poliziotti penitenziari a fronte di una pianta organica di 45.121 
21 comma 7 dell’art. 2 ( Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> ( titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012>>. 
22 l’appena trascorso 09.10.2013 la Commissione Giustizia del Senato, in sede referente,  ha approvato in via definitiva il Disegno di legge n.925 contenente “Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, già approvato dalla Camera dei deputati. 
23 cfr. nota Si.Di.Pe. Prot. n.126/T/2013.47 del 28 maggio 2013 “Intervento del Segretario Nazionale del Si.Di.Pe.- Incontro del Signor Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri con i sindacati, 28 maggio 2013 “.



 

 

 

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