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Prot. n.176/T/2013.97 - Incarichi superiori, comunicazione dell'apertura delle procedure di conferimento. 02/12/2013
Incarichi superiori, comunicazione dell'apertura delle procedure di conferimento.
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
Giovanni Tamburino
ROMA


 e per conoscenza: 

Al Signor Ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri
ROMA

Signor Capo del Dipartimento,

questa organizzazione sindacale ha ricevuto la nota del Suo Ufficio Relazioni Sindacali prot. GDAP-0400848-2013 del 22.11.2013, con la quale è stata trasmessa la ministeriale GDAP-039068-2013 del 21.11.2013 della Direzione Generale del personale e della Formazione relativa a quanto in oggetto indicato.
Con rammarico si deve prendere atto che il Dipartimento ha ritenuto di procedere all’avvio della procedura in argomento nonostante le articolate osservazioni formulate e le perplessità espresse al riguardo1  da questo Sindacato.
In questa occasione, pertanto, il Si.Di.Pe. non può fare a meno di confermare la valutazione preliminare di inopportunità di tale modus operandi dell’Amministrazione, sostanziandosi nell’adozione di provvedimenti rivolti ad applicare soltanto quelle parti della legge 27 luglio 2005 n.1542  e del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 633  che sono ritenute funzionali agli interessi dell’Amministrazione stessa, mentre, al contrario, nessun provvedimento è sinora intervenuto per compensare, sul piano del sinallagma sotteso al rapporto di lavoro esistente tra dirigenti penitenziari ed Amministrazione, le prestazioni lavorative dei dirigenti stessi e, quindi,  i loro oneri e le loro responsabilità.
Difatti, purtroppo, ancora oggi ai dirigenti penitenziari non è garantito il trattamento economico previsto dalla legge4 . Al riguardo si ricorda che in base all’art.1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154 al personale in argomento competerebbe un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata5, costituito oltre che ad una retribuzione fissa anche dalle retribuzioni di posizione6 (relativa all’incarico di funzione ricoperto, ex art.16 D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63) e di risultato7 (discendente dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi dati, ex art. 17 D.Lgs n.63/2006), in modo da assicurare “sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale” .
Per ultimo, ma non certo per importanza, deve prendersi atto che non ha ancora trovato soluzione neppure l’oramai annosa questione della mancata applicazione dell'art. 288 del D.Lgs. n.63/2006, relativo alla ricostruzione della carriera attraverso la conservazione dell’anzianità maturata, passaggio essenziale per il riconoscimento della storia professionale di ciascun dirigente penitenziario, anche ai fini della corretta ridefinizione del trattamento economico individuale. 
E ciò nonostante la circostanza che l’art.28 non avrebbe dovuto sollevare alcuna questione applicativa, essendo stato rubricato dal legislatore delegato inequivocabilmente “Clausole di salvaguardia”  ed avendo un contenuto che indica in modo lapalissiano la intentio legislatoris. Infatti al comma 1 il precitato articolo recita: “Ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l’anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza”.  
Senza contare, peraltro, che il senso dell’art.28 del D.Lgs. n.63/2006 è stato ampiamente e autorevolmente chiarito, dapprima dall’Avvocatura Generale dello Stato9 e successivamente anche dal Consiglio di Stato in numerosi pareri espressi a seguito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica10
Ad ogni modo sulla questione, già rappresentata diverse volte in pregressa corrispondenza11, si ritiene opportuno rimandare alla più dettagliata disamina contenuta nell’ultima recente nota12 di questa organizzazione sindacale diretta all’attuale Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, oltre che  al Suo Ufficio.
Infine, si deve rilevare che, ancora oggi, non è garantita al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria neppure la “copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera” prevista dall’art.22, comma 1, lett.h) del D.Lgs. n.63/2006.
Questa organizzazione sindacale ritiene, invece, che tali aspetti, oltre a costituire diritti previsti dalle vigenti disposizioni, dovrebbero essere obbiettivi strategici per l’Amministrazione poiché il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ha il compito specifico di gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Amministrazione, a tutti i livelli, e, per questa ragione, solo attraverso una sua valorizzazione giuridico-economica è possibile creare le condizioni per meglio realizzare quegli obbiettivi istituzionali che costituiscono la mission istituzionale dell’Amministrazione stessa.
D’altra parte, la particolare e difficile situazione di emergenza delle carceri rende irragionevole l’adozione di provvedimenti afferenti l’attribuzione di incarichi definitivi senza che per questi aspetti siano previste, nel rispetto del sinallagma contrattuale, delle controprestazioni di carattere economico da parte dell’Amministrazione, anche per l’incentivazione della mobilità attraverso la definizione del valore economico dell’incarico di funzione che si propone o si dispone,  e senza che possa essere compensato il risultato dell’attività dirigenziale in rapporto alle difficoltà dell’incarico.
A fronte della situazione sopra prospettata, venutasi a determinare per un’inerzia oramai storica dell’Amministrazione, si inserisce, come una lama in una ferita non rimarginata, l’affermazione secondo la quale “Le eventuali ricadute economiche legate a istituti retributivi non attuali si pongono sul piano delle aspettative personali e non dei rapporti giuridici, e non possono impedire all'Amministrazione di provvedere alle strutture penitenziarie”13.

In vero si hanno seri dubbi su tale valutazione in considerazione:
  • della mancata attuazione dello specifico dettato normativo che impone un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata14 , costituito oltre che da una retribuzione di parte fissa, anche da una retribuzione di posizione15  e da un’altra di risultato16
  • della previsione di cui all’art.36, comma 1,  della Costituzione “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Senza contare che l’art. 46.3. della Ris. ONU 30.08.1955 “Regole minime per il trattamento dei detenuti”, in relazione al personale penitenziario, prevede che “La remunerazione … deve essere sufficiente per permettere di assumere e mantenere in servizio uomini e donne capaci. I vantaggi della loro carriera si devono determinare tenendo conto della natura ingrata del loro lavoro” e, analogamente, la Parte Terza – Personale- delle Regole minime per il trattamento dei detenuti (Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987) stabilisce “ 1. Considerato il ruolo fondamentale del personale penitenziario, ai fini della buona gestione dell’istituto e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi riguardanti l’organizzazione ed il trattamento, le Amministrazioni penitenziarie daranno la massima priorità alla piena applicazione delle regole relative al personale.(…) 3. Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello al momento del reclutamento e delle progressioni di carriera. (…) La remunerazione deve essere sufficiente per permettere di assumere e trattenere in servizio uomini e donne competenti: i vantaggi di carriera e le condizioni di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura penosa del lavoro.(…)”.
Premesse le considerazioni sopra espresse si deve anche sottolineare, ancora una volta,  l’indissolubilità logico-giuridica della mobilità (a domanda o d’ufficio) alla stipula del primo contratto del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n. 63/2006.
Sotto il profilo generale si deve richiamare anzitutto l’art. 1, comma 29, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14.09.2011, n. 148, secondo il quale la mobilità in ambito nazionale dei <> è attuata <<secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto>>. Tale norma ha portata generale e si applica, con esclusione dei magistrati, a tutto il personale, anche di diritto pubblico, imponendo la contrattazione con le organizzazioni sindacali17.
Ciò è tanto più vero se si intende procedere ad attribuire incarichi definitivi, che nel caso di specie sono quelli superiori.
Anche per gli incarichi superiori, inoltre, così come correttamente riportato anche all’art.2, comma 3, del D.M. 15.11.2013,  trova applicazione l’art.10, comma 5 del D.Lgs. n.63/2006 che recita <>.
La procedura di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 63/2006, infatti, che è relativa alla <>.
Tale argomentare non è affermazione del Si.Di.Pe., ma del TAR del Lazio-Sez. prima quater che con le sentenze del 02.04.2010 n. 5603 e del 30.04.2010 n. 8971, rese note dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione con lettera circolare GDAP-0292482-2010 del 09.07.2010, ha espresso il principio in base al quale non può adottarsi neppure il provvedimento del Capo del Dipartimento senza il preventivo espletamento dell’iter negoziale previsto dall’art. 20, in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali. E ciò, d’altra parte, è ovvio perché, come già detto, tutti gli incarichi, rispetto ai quali la mobilità (a domanda o d’ufficio) è strumentale, hanno un peso economico, sicché non è indifferente il quantum di retribuzione previsto in sede di negoziazione.
L’art. 20, comma 1, lett. a)  del D.Lgs. 63 del 2006 stabilisce, infatti, che forma oggetto del procedimento negoziale <<il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale>>.
Un altro aspetto da considerare è quello della valutazione dei dirigenti18 che, come è noto,  allo stato risulta mancante proprio in ragione del fatto che la valutazione è  funzionale alla retribuzione di risultato e in assenza di questa voce retributiva (in ragione della mancanza del contratto), non è ipotizzabile alcuna valutazione.
Sotto questo profilo desta seri dubbi di conformità al dettato normativo anche il D.M. 28.01.2013 relativo alla “Determinazione dei criteri di valutazione e delle schede di applicazione”, che il D.A.P. dichiara che troveranno applicazione a seguito del conferimento degli incarichi di cui alla comunicazione Direzione Generale del Personale e della Formazione GDAP GDAP-0399068-2013 del 21.11.2013. 
Ed in vero la necessità allo scopo del primo contratto di categoria è ben nota all’Amministrazione che, peraltro, dimostra di essere ben consapevole di fare una forzatura alle norme introducendo nel D.M. 28.01.2013 precitato l’art.4 che recita << l criteri ed i modelli di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto trovano applicazione fino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art-2.0. cmnma.2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63>>.
In tal senso risulta incomprensibile, in punto di diritto, come si possa ipotizzare una attribuzione definitiva di incarichi ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.63/2006 prescindendo dalla valutazione degli obbiettivi, (prevista nelle forme degli artt. 13 -Valutazione annuale- e 14 -Commissione di valutazione- del D.Lgs. n.63), così come si propone il D.M. 15.11.2013, quando, invece, proprio il comma 2 del predetto articolo espressamente fa riferimento alla valutazione, allorquando stabilisce che <>.
Con ciò, si conferma che per valutare il dirigente occorre che sia stipulato il primo contratto di comparto. Infatti, la valutazione, che ha un contenuto economico in relazione all’indennità di risultato, non può che essere oggetto di contrattazione. 
Le considerazioni che precedono, a riguardo della sostenuta indissolubilità logico-giuridica della attribuzione definitiva degli incarichi  alla stipula del primo contratto del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n. 63/2006, sono confermate anche dalla formulazione del testo dell’art.10 – Norma finale- del D.M. 15.11.2013 che recita << Il presente decreto sostituisce il precedente decreto ministeriale 1 febbraio 2013 e trova applicazione nel triennio 2013- 2015>>, formula sincopata di quella contenuta nell’art.9 -Disposizioni transitorie- del precedente  D.M. 11.02.2013 che recitava <>, tradendo la forzatura al dettato normativo circa l’obbligo dell’Amministrazione, al riguardo, di passare dalla contrattazione.

Aspetto ulteriore che desta serie perplessità è la procedura di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi superiori a cura dell’apposita commissione di cui all’art.14 del D.lgs. n.63/2006. Si ritiene, infatti, che essa avrebbe dovuto essere legata a parametri oggettivi, atteso che l’art.7 del medesimo D.Lgs.  stabilisce che <> e, aggiunge che con D.M. devono essere stabilite << le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti>>.
Preliminarmente e sotto un profilo generale, si deve anzitutto osservare che le responsabilità discendenti dagli incarichi di direzione degli istituti hanno natura diversa da quelle degli uffici dipartimentali e provveditoriali, essendo legate ad una gestione di front office che appare di più diretto impatto.
Al riguardo la questione di fondo che dovrebbe essere affrontata è quella di una adeguata “politica del personale”, per la quale le assegnazioni agli uffici superiori dovrebbero essere effettuate di norma in una logica di progressione di un percorso di carriera che parte dal front office della periferia, nella quale si acquistano competenze con l’assunzione di incarichi progressivamente di maggiore complessità, per giungere solo successivamente  all’assunzione di incarichi di più generale rilevanza presso il dipartimento ed i provveditorati, in ragione delle funzioni proprie di indirizzo, di coordinamento e controllo demandati agli uffici superiori.
Orbene,  anche a voler soprassedere, quindi, da osservazioni sulla inadeguatezza dei punteggi attribuiti per gli incarichi espletati (art.4 del D.M. 15.11.2013), osservazioni che sono già state ampiamente formulate19, si ritiene che non si possa, invece, soprassedere dal rilevare l’assoluto arbitrio conferito alla Commissione ex art. 14 del D.lgs. n.63/2006 per la valutazione delle Responsabilità assunte (art.5 D.M. 15.11.2013) e dei Percorsi formativi (art.6 D.M. 15.11.2013), attraverso un colloquio (art.7 D.M. 15.11.2013).
In altri termini, sebbene si possa comprendere che per la valutazione degli incarichi si parte dal dato normativo del livello di importanza e complessità conferito agli stessi (1°, 2° e 3° livello) dal D.M. 27 settembre 200720, atteso che a fronte di una predefinizione numerica del valore dell’elemento dato essi assumono un carattere oggettivo (anche se ciò non sempre è condiviso), non così è per le “Responsabilità assunte” (art.5 della bozza di D.M.) e per i “Percorsi formativi” (art.6  della bozza di D.M.), per le quali è stata attribuita alla Commissione ex art. 14 del D.lgs. n.63/2006 un’assoluta libertà di valutazione.
Difatti, per queste ultime categorie di titoli è prevista l’attribuzione di un punteggio forfettario che è assegnato dalla Commissione di Valutazione attraverso un colloquio con il funzionario. 
La prima considerazione che si intende formulare è proprio sul “colloquio” che si ritiene non possa essere uno strumento adeguato e coerente per  la valutazione di titoli. E, infatti, questo colloquio è concepito come una sorta di  “esame orale” rivolto a valutare la storia professionale (responsabilità assunte e percorsi formativi) di ciascun funzionario che è, in vero, nel suo fascicolo personale. 
Aver demandato al colloquio una tale funzione , quantomeno nella misura di punteggi così elevati, significa, di fatto, aver attribuito alla totale discrezionalità  della Commissione la valutazione circa quali titoli ammettere e quale punteggio ad essi dare, nonostante che l’art.7, comma 2, del D.Lgs. n.63/2006 preveda che  <21, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli>>.
Peraltro demandare alla discrezionalità della  Commissione ex art.14 D.Lgs. n.63/2006 l’attribuzione del punteggio per queste categorie di titoli sembra non essere conforme ai criteri oggettivi previsti dalll’art.1, comma 1, lett. e) della legge 27 luglio 2005, n.154, come di seguito si trascrive <>. 
A questo proposito si osserva che la normativa di riferimento - cioè l’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 63/2006 – non prevede alcuna differenziazione tra le diverse categorie di titoli ai fini dell’individuazione dei relativi punteggi. In sostanza, si ritiene che l’attribuzione alla Commissione della discrezionalità assoluta di attribuire forfettariamente i punteggi a due intere categorie di titoli – quelli afferenti alle responsabilità assunte (sino a 15 punti) e quelli afferenti i percorsi formativi seguiti (sino a 10 punti) – senza prevedere la tipologia dei titoli stessi ed il punteggio da attribuire a ciascuno di essi,  non sia conforme al dettato normativo. 
Non solo, ma l’eventuale attribuzione  del massimo punteggio previsto per questi titoli ( che è molto alto, rispettivamente 15 e 10 punti), consente di fatto alla Commissione di Valutazione di neutralizzare la parte oggettiva del punteggio, quella conseguente agli “Incarichi espletati”, attraverso una valutazione che va ben oltre la nozione di discrezionalità.

Entrando nel dettaglio, occorre aggiungere quanto segue.

Poiché l’art.5 del D.M. 15.11.2013 definisce le responsabilità assunte come <> si ritiene di dover osservare che se si tratta di attività conseguenti all’incarico esse sono responsabilità che, appunto,  conseguono all’incarico e da esso scaturiscono e quindi sono già ricompresse nella valutazione degli incarichi espletati; se, invece, si tratta di responsabilità scaturenti da incarichi aggiuntivi, che si vanno cioè a sommare a quelle degli incarichi normalmente espletati, allora appare necessario individuare analiticamente ed ex ante quali siano le responsabilità assunte in aggiunta a quelle ordinarie e con quale punteggio sia  da valutare ciascuna di esse.
A riguardo non si ritiene che possano trovare spazio di valutazione quegli incarichi indicati all’art.5, comma 3, del precedente  D.M. 11.02.2013 che si è inteso modificare (consigli, commissioni di concorso, di studio, gruppi di lavoro ecc.), non tanto perché si tratta di incarichi a contenuto burocratico ma anche e soprattutto perché si tratta di attività da sempre (ed oggi ancor di più a causa delle scarse risorse finanziarie) precluse ai dirigenti operanti nelle sedi periferiche. 
Peraltro, si deve evidenziare che, anche in sede centrale, non è mai stata curata alcuna rotazione di incarichi che, di fatto, ruotano sempre attorno agli stessi dirigenti. In ogni caso è necessario che le direttive Dipartimentali sopra citate siano riviste. Si vuole fare espressamente riferimento alla lettera circolare del D.A.P.-Direzione Generale del Personale e della Formazione GDAP-0236154-2011  del 13.06.2011 che impone ai Direttori Generali ed ai Provveditori “di procedere  alla riconsiderazione degli incarichi di missione conferiti a personale proveniente da differenti e distanti sedi di servizio (docenze, componenti di commissioni e simili) avvalendosi, ove possibile e compatibilmente con il servizio da svolgere , della collaborazione professionale del personale in loco o, in alternativa, secondo il c.d. criterio della viciniorietà”, direttiva, questa, confermata anche dalla nota del D.A.P.-Ufficio del Capo del Dipartimento-Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni GDAP-0284400-2011 del 21.07.2011, che impone come criterio per la costituzione  di commissioni e gruppi di lavoro  una “attenta valutazione delle sedi di provenienza dei componenti e segretario individuati al fine di ridurre i costi connessi ad eventuali servizi di missione “. Ne consegue che, come storicamente consolidato, i funzionari delle sedi periferiche, rispetto a quelli dell’Amministrazione Centrale, risulterebbero penalizzati nella valutazione. 
Con riferimento alla valutazione dei “Percorsi formativi” (art.6 D.M.15.11.2013), si ritiene di dover confermare che non pare rispondere alle disposizioni normative vigenti ed ai principi generali di trasparenza ed imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione una procedura di valutazione basata sull’assoluta discrezionalità di un colloquio che vede attribuita alla Commissione ex art.14 del D.lgs. n.63/2006 la possibilità di attribuire un punteggio rilevantissimo (sino a 10 punti), senza una definizione precisa dei titoli valutabili e del loro valore specifico.
Si deve osservare in merito che per questa categoria di titoli la norma di riferimento non può che essere l’articolo 6 del decreto Legislativo n. 63/2006. Infatti i titoli di formazione e aggiornamento presi in considerazione dall’art.6 del D.Lgs. n.63/2006 per <> sono solo quelli previsti al comma 2, cioè: << a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi; b) i corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni; c) le iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale>> che, a norma del 3° comma, <>.
D’altra parte diversamente si finirebbe col favorire i funzionari che, svolgendo incarichi di minore complessità e responsabilità, hanno più tempo per partecipare a corsi per la formazione personale.
I titoli formativi, quindi, avrebbero dovuto essere preventivamente individuati soltanto tra quelli previsti dai commi 2), lettere a) e b) del citato articolo 6 ed a ciascuno di essi andrà prevista l’attribuzione di uno specifico punteggio.

Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione che in assenza della stipula del primo contratto della dirigenza penitenziaria al personale della dirigenza penitenziaria si applica integralmente il trattamento economico e giuridico del personale dirigente della Polizia di Stato, il Si.Di.Pe. auspica che l’Amministrazione voglia soprassedere dall’assumere provvedimenti unilaterali per l’attribuzione di incarichi definitivi che sarebbero difformi dalla normativa allo stato applicabile alla dirigenza penitenziaria e che rischiano di determinare un aumento del contenzioso con i dirigenti penitenziari, un contenzioso che si dovrebbe evitare e che, di certo, non è di nessuna utilità.
Sarebbe, invece, auspicabile che fosse profuso ogni sforzo per dare attuazione all'art. 28 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n.63, per la ricostruzione della carriera di ciascun dirigente penitenziario,  condizione indispensabile per definire una corretta base di partenza per la stipula del primo contratto di categoria.
Infatti, in questo difficile momento storico, nel quale la dirigenza penitenziaria sta profondendo un impegno straordinario per assicurare il rispetto da parte dell’Italia del termine fissato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza Torreggiani22, il riconoscimento giuridico ed economico dell’importanza e della delicatezza delle sue funzioni sarebbe non solo un atto di giustizia ma anche un atto utile e funzionale a dare ulteriore slancio al percorso di revisione del sistema penitenziario, attraverso una dirigenza penitenziaria più motivata dalla percezione di un’attenzione nei propri confronti che, purtroppo, è sopita da tempo.

Cordialmente,
Il Segretario Nazionale
 Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO 


SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI


___________________________________________________
1 Prot. n.152/T/2013.73  del 15 settembre 2013 “Carriera dirigenziale penitenziaria. Revisione del D.M. 01 febbraio 2012. Nuovo schema di D.M. di conferimento degli incarichi superiori ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo n.63/2006” con la quale si è dato riscontro alla nota di pari oggetto prot. GDAP-0287414-2013 del 21.08.2013 in ordine all’intendimento di procedere ad una revisione del D.M. predetto 
2 L. 27 luglio 2005, n. 154 <
3 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 <>

4 art.15 -Trattamento economico- D.Lgs. n.63/2006: 1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti: a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale; b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate; c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari. 3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.  
5 Art.1, comma 1, lett. D) della legge n.154/2005: “un  trattamento  economico  onnicomprensivo,  non inferiore   a   quello  della  dirigenza  statale  contrattualizzata, articolato  in  una componente stipendiale di base, in una componente correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti  rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate” 
6  art.16 -Retribuzione di posizione- D.Lgs. n.63/2006: << 1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonchè le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.>> 
7  art.17. Retribuzione di risultato- : 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto.  
8 art.28 D.Lgs. n.63/2006 “Clausole di salvaguardia”: <<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza. 2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale. 3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>

9 su richiesta di parere formulata dal Dipartimento della Giustizia Minorile-Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio I-Area III, in relazione a ricorso straordinario presentato da un altro dirigente penitenziario in ordine alla corretta applicazione dell’art.28, comma 1, del D.Lgs. n.63/200. Più precisamente l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n.42303 del 07.02.2009,  ha affermato  quanto segue: <>
10 si è espresso in tal senso anche il Consiglio di Stato-Sezione terza nei pareri n.551, n.552, n.553, n.554, n.555 del 21.04.2009, relativi a ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che, sulla base di tali pareri, hanno trovato accoglimento. Il predetto massimo organo della Giustizia amministrativa nei citati pareri ha, infatti, osservato: <>. 
11  Su questa oramai annosa questione, il Si.Di.Pe. ha già da tempo richiesto un intervento dell’Amministrazione, per tutte si cita la nota Prot. n. 21/T/2012 del 04 giugno 2012 (avente ad oggetto <>) diretta al Signor Ministro della Giustizia oltre che al DAP, e l’ultima nota Si.Di.Pe. Prot. n.138/T/2013.59 del  14 agosto 2013 << Richiesta di intervento per l’applicazione dell’art.28  “Clausole di salvaguardia” del D.Lgs. 15.02.2006,n. 63 al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria>> 
12  nota Si.Di.Pe. Prot. n.138/T/2013.59 del  14 agosto 2013 << Richiesta di intervento per l’applicazione dell’art.28  “Clausole di salvaguardia” del D.Lgs. 15.02.2006,
n. 63 al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria>>.
13 Cfr. nota DAP-Direzione Generale del Personale e della Formazione GDAP-0399068·2013 del 21.11.2013 
14 art.1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154.: “un  trattamento  economico  onnicomprensivo,  non inferiore   a   quello  della  dirigenza  statale  contrattualizzata, articolato  in  una componente stipendiale di base, in una componente correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti  rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate” 
15 relativa all’incarico di funzione ricoperto, ex art.16 D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 
16 discendente dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi dati, ex art. 17 D.Lgs n.63/2006

17 art. 1, comma 29, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14.09.2011, n. 148: << I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>
18  Sulla questione della valutazione si ritiene opportuno rimandare anche alla più dettagliata disamina contenuta nell’ultima e recente nota nota Si.Di.Pe. Prot. n.57/T/2012 del 03 ottobre 2012 <> di questa organizzazione sindacale diretta alla S.V.  e per conoscenza al precedente Ministro della Giustizia.
19 Cfr. Nota Si.Di.Pe. Prot. n.152/T/2013.73  del 15 settembre 2013 
20 D.M. 27 settembre 2007  <>, sulla base della tabella A al D.Lgs. n.63/2006 (art.3, comma 3 D.Lgs. n.63/2006)

21 L. 27 luglio 2005, n. 154 <>
22 che scadrà, come noto, il 28 maggio 2014.


 

 

 

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