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INQUADRAMENTI 09/10/2008
Trieste 8 ottobre 2008
Al Dr. Massimo DE PASCALIS
Racc. A.R. Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. 15DGPF -2008 Inq.
Largo Luigi DAGA, 2
R O M A
E, p.c.:
Al Pres. Franco IONTA
Capo del Dipartimento
dell’Amm.ne Penitenziaria
Largo Luigi DAGA, 2
R O M A


 


Oggetto: Attuazione dell’art. 28 (norma di salvaguardia) del D.lgs. N. 63/2006.

 


Com’è noto, gli ultimi anni dell’amm.ne penitenziaria sono stati contrassegnati da un avvicendamento di ministri e vertici dipartimentali, talché, presumendosi ora una ragionevole stabilizzazione dell’attuale quadro politico-istituzionale, può ipotizzarsi che si proceda, con solerzia, ad una corretta riformulazione dei decreti ministeriali d’inquadramento precedentemente emanati, questa volta evitando di omettere la verifica di ogni singola posizione, essendo venute meno quelle ragioni d’urgenza che imposero, all’epoca, tale scelta, motivata ad evitare la paralisi del sistema carcerario e dei suoi servizi. In tal modo, posto che è ragionevole ritenere non rapida la stipula del primo contratto di diritto pubblico, si eviterà il persistere di macroscopiche incongruenze, le quali non giovano nel favorire un clima costruttivo e sereno tra i dirigenti penitenziari di diritto pubblico, sui quali, oggi più che in passato, pesa la grande responsabilità, in termini operativi e di concreta gestione, degli istituti penitenziari e degli uffici dell’esecuzione penale esterna, nonché quella di speciale collaborazione nell’azione di indirizzo, di governo e di formazione presso i Prap, le Scuole ed i diversi uffici centrali dello stesso DAP.
In particolare, si chiede assicurazione che si stia procedendo in tal senso, e seguendo l’ordine d’iscrizione nel ruolo, nella rideterminazione degli inquadramenti dirigenziali, ricostruendo le carriere sulla scorta di quanto previsto dalla norma di cui all’art. 28 del D.lgs. N. 63/2006, talché ne consegua la naturale fisiologica gradualità tra tutto il personale dirigente, evitandosi, come accade oggi, l’assenza di ogni distinzione, risultando profondamente ingiusto che tutti si sia trattati indifferentemente, pur a fronte di anzianità diverse di servizio, e nonostante si sia operato senza demerito.
Questa O.S. ha sempre, infatti, sostenuto, così come avviene per la dirigenza nella Polizia di Stato, l’esigenza di tesaurizzare l’esperienza sul campo e con il tempo, di tutti i funzionari penitenziari che fossero stati investiti di compiti oggettivamente dirigenziali, tant’è che la c.d. “Legge MEDURI” ha avuto proprio siffatto merito, riconoscendo finalmente, ope legis, ai direttori penitenziari d’istituto, di opg e di uepe la predetta qualifica. Contrariamente a tanto, la generalità dei D.M. emanati non ha ottemperato a tale principio di logica e di giustizia, per cui – se era comprensibile che in momenti in cui l’amm.ne era sottoposta agli avvenimenti in premessa, non risultasse opportuno “stressare” ulteriormente gli uffici affinché si operasse correttamente – oggi è indispensabile provvedere, visti i tempi presumibilmente non brevi che si dovranno attendere prima che si giunga alla stipula del nuovo primo contratto.
In tal modo, i dirigenti penitenziari di diritto pubblico non subiranno ulteriori, ancor più grandi, negative conseguenze dallo scorrere del tempo, e risulteranno incentivati a ritrovare, ancora una volta, quella formidabile energia, capacità d’iniziativa e fortissima dedizione al lavoro che ne contraddistingue, da sempre, la funzione, in vista del migliore, più efficiente, puntuale e sereno soddisfacimento dei compiti d’istituto, con riguardo ai supremi interessi della collettività.
Terminerebbe, in tal modo, una prima fase, che, con l'approvazione delle Legge MEDURI, n. 154/04, ha perfezionato l’importante processo di riforma iniziato nel 1990, in vista di un’organizzazione amm.va decentrata i cui presupposti sono stati parzialmente definiti con il recente DM del 27 settembre 2007.
In termini generali, si può aggiungere che, con l’art. 28 del D.gls. N. 63/2006, il legislatore ha ritenuto indispensabile riconoscere ai dirigenti penitenziari di diritto pubblico la caratterizzazione della propria storia professionale, spesa al servizio dell’amm.ne penitenziaria, non disperdendone l’esperienza pregressa e garantendone sui piani giuridico, economico e degli sviluppi di carriera, una normazione specifica, talché il loro trattamento economico (di diritto pubblico, ad ordinamento speciale ex art. 3 – primo comma – del d. lgs. 165/2001) non dovesse mai essere inferiore a quello riservato alla dirigenza contrattualizzata dell’impiego statale.
L’art. 28 (il cui titolo, “Clausola di salvaguardia”, è di per se stesso esaustivo del principio perseguito…) ha sancito che il legislatore, nell'attuare la delega contenuta nella Legge 154/05, salvaguardi, ai fini del trattamento economico e giuridico, i funzionari (comma 1°), conservando l’anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza. Appare evidente che il legislatore , come tra l’altro ha ripetutamente fatto in precedenza, abbia voluto considerare tutta l'anzianità maturata nell’amministrazione penitenziaria, pur nelle sue diverse accezioni.
La legge 154/2005, infatti, dispone avendo come riferimento la particolare natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, indicando l’obiettivo della revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile. Limpida risulta essere la chiave di lettura: il rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico; si esclude, nella fase di accesso, l’immissione dall’esterno; si considera con favore il reclutamento proveniente dalle altre categorie apicali del personale non dirigenziale, nel rispetto delle riserve previste dall’art. 4, commi 4° e 5° del Dlgs. N. 63/2006 (Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali …).
Pertanto occorrerà al più presto, ed in tal senso si chiedono chiare assicurazioni, procedere alla rideterminazione delle posizioni dirigenziali già emanate, onde evitare per un verso l’avvio di contenziosi da parte degli aventi diritto, che potrebbero determinare anche ipotesi di responsabilità erariale nei confronti di quanti, presso gli uffici centrali, non operarono e/o non opereranno in tal senso, e per l’altro, ricostituire un sistema ragionevolmente differenziato, rispettoso delle esperienze pregresse, dell’anzianità di servizio e delle singole storie professionali dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico.
Resta inteso che questa sigla opererà affinché, de iure condendo, si pervenga in tempi brevi ad immaginare, e realizzare, un’unica dirigenza penitenziaria, ove affluiscano le tutte le professionalità dirigenziali presenti, numerose e spesso apparentemente contrapposte, a cui si vanno ad aggiungere i magistrati collocati fuori ruolo, nonché accedano quelle che una volta si sarebbero indicate come “direttive”, in quanto lo stesso Legislatore ha mostrato la convinzione che ciascuna avrebbe contribuito a portare un valore aggiunto all’unica mission dirigenziale penitenziaria, purché di diritto pubblico.
Nel frattempo, però, auspicando che si operi con logica e giustizia, si pretende che ai dirigenti penitenziari di diritto pubblico sia assicurato quanto ad essi spetti.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, si porgono i più distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Dr. Enrico SBRIGLIA

 

 

 

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rassegna stampa su www.studiocataldi.it