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Rispetto verso l'organo politico e la categoria 12/03/2010
Trieste, 12 marzo 2010
Prot. N. 3/2010
  Al Pres. Franco IONTA
Capo del DAP
R O M A
  E, p.c.: Al Sig. Ministro della Giustizia
On.le Angelino ALFANO
R O M A

 

 

Oggetto: irrituale quesito del DAP su l’art. 28 del D.lgs. n. 63/2006

 

 

         Questa O.S. è già intervenuta per esigere la corretta applicazione, a favore dei dirigenti penitenziari, della “Clausola di salvaguardia” contenuta nell’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 63/06. 
         Il DAP, dapprima con  nota n. PU-GDAP-2000-13/10/2008 – 0342116-2008 della  Direzione Generale del Personale e della Formazione, aveva comunicato di aver completato l’attribuzione del trattamento economico previsto dall’articolo 43 ter della legge n. 121/81 e successive modificazioni nei confronti di tutto il personale dirigente penitenziario avente diritto, per un totale di circa 90 provvedimenti, successivamente,  dopo l’attribuzione del trattamento economico del dirigente superiore della Polizia di Stato a coloro che avevano maturato la prevista anzianità di servizio, si era ottenuta l’assicurazione che la stessa Direzione Generale del Personale e della Formazione stesse “provvedendo all’esame relativo al computo dell’anzianità di servizio dei dirigenti penitenziari ai fini retributivi” ( cfr. nota n.. GDAP - 0424543-2008 Prot. del 10/12/2008).
         A tutt’oggi non sono intervenute altre notizie, ma dalla lettura del parere interlocutorio n. 889/2010,  reso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato  nell’adunanza del 26/01/2010 e depositato in data 08/03/2010,  si apprende che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota n. 0355761 del 2 ottobre 2009, ha chiesto al Consiglio di Stato un parere concernente la decorrenza del trattamento economico-giuridico spettante al personale dirigenziale penitenziario in base all’art. 4 L. n. 154 del 2005 ed all’art. 28 D.lgs. n. 63 del 2006.  
         Ancora una volta si deve registrare che su una materia, quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, oggetto di negoziazione ai sensi dell’articolo  22 del D.Lgs n. 63/2006, si assumono singolari iniziative unilaterali, senza né consultare, né tantomeno informare le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza penitenziaria. Non solo, ma dalla stessa lettura del parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, si deve, con sorpresa, registrare come il quesito sia stato postulato in maniera irrituale, e cioè senza neppure acquisire “l’autorizzazione dell’autorità politica”. Com’è noto, infatti, ai sensi dell’articolo 36 del R.D. 21-4-1942 n. 444, “Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro, sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio”: nel caso di specie, il  Consiglio di Stato, in quanto organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, poteva  essere investito di un quesito solo da un  membro di quest’ultimo organo costituzionale. In sostanza, il quesito doveva essere preventivamente  autorizzato dalle superiori autorità politiche del Ministero della Giustizia, che avrebbero potuto, ove l’avessero ritenuto utile, consultare in ordine alla sua necessità ed opportunità l’Ufficio Legislativo del Ministero stesso.
         Nel merito della problematica sottoposta, seppure irritualmente, al Consiglio di Stato, questa O.S. deve, nuovamente, constatare che – a più di quattro anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. 63/2006 – ancora una volta si tenta di eludere e/o omettere l’applicazione di una norma dello Stato rivolta, indistintamente, a tutti i dirigenti penitenziari di diritto pubblico, segnatamente l’art. 28, il quale, coerentemente, prevede la  conservazione  dell'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, ovvero posizioni economiche di provenienza, ai fini dell’attribuzione del trattamento economico e giuridico spettante.
         Anzi va stigmatizzata la circostanza che, sulla base delle diverse pretestuose interpretazioni sin qui formulate, si sia favorita una situazione disordinata, riconoscendo parzialmente l’anzianità di servizio ad alcuni, senza però tener conto degli scatti maturati – come prevede la clausola di salvaguardia in esame – mentre i restanti dirigenti penitenziari, con minore anzianità, sono rimasti letteralmente “mutilati” dell’anzianità maturata nella qualifica direttiva di provenienza (nella maggior parte dei casi si tratta di colleghi impegnati, esclusivamente e quotidianamente, sul fronte “caldo” delle carceri e del territorio).
         Tra l’altro, è necessario ricordare  che, a mente dell’articolo 1 n. 1 lettera d) della legge n.154/05 al personale appartenete alla carriera dirigenziale penitenziaria spetta un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata: ebbene tale condizione non è certo soddisfatta dagli attuali inquadramenti economici della maggior parte dei dirigenti penitenziari. Infatti, tutti i dirigenti penitenziari che non godono del trattamento economico del Dirigente Superiore della Polizia di Stato – e sono la stragrande maggioranza - hanno un trattamento economico che non supera mediamente i 57.000,00 euro annui lordi, mentre i neo nominati dirigenti Area 1 del Comparto Ministeri del D.A.P. possono contare - dal primo giorno di servizio e senza anzianità specifica nel ruolo dirigenziale - su un trattamento economico che va dai  64.000,00 ai 70.000,00  euro annui lordi, come risulta dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia nell’ambito dell’Operazione Trasparenza. A ciò si aggiunga che in data 12/02/2010 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area  biennio economico 2008 – 2009 del comparto Ministeri, con la conseguenza che la differenza  del trattamento economico tra i dirigenti contrattualizzati ed  i dirigenti penitenziari, pur operando, seppure con evidenti specifichi livelli di responsabilità, in quanto solo i secondi dirigono carceri e uffici territoriali, aumenterà ulteriormente, evidenziando come siano penalizzati questi ultimi.
         Non va, poi, dimenticato che, ai sensi  dell’articolo 4, comma 3, della Legge n. 154/05,  la fase di applicazione al personale della dirigenza penitenziaria del trattamento economico e giuridico del personale dirigente della Polizia di Stato dovrebbe essere già da tempo conclusa. Infatti, la norma transitoria citata autorizzava l’Amministrazione a regolare il rapporto di lavoro del personale dirigenziale penitenziario tramite le disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico soltanto “nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1°”.
         A questo proposito, va rilevato che è già da tempo entrato in vigore il solo ed unico  Decreto Legislativo n. 63/2006, che ha definitivamente  disciplinato l’Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria” e, pertanto, è necessario ed urgente procedere alla definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che sono oggetto di negoziazione.
         Tra questi rientra a pieno titolo la materia del trattamento economico fondamentale ed  accessorio, come previsto dall’articolo 22  del Decreto Legislativo n. 63/06, per cui sarebbe  stato opportuno, rispettoso dei dirigenti penitenziari, e necessario che la formulazione del quesito, relativo ad una materia  riservata per legge alla procedura negoziale, fosse stata preceduta dal confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria. Si continua, invece,  a “legiferare” con le circolari ( siamo oramai arrivati alla terza circolare esplicativa), senza prendere atto  dalla necessità di definire in maniera univoca la nuova  cornice normativa del rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari. A questo proposito non si comprende, poi, dopo le ampie rassicurazioni ricevute dall’Onorevole Ministro della Giustizia nel corso dell’incontro del 03/02/2009, che cosa osti all’avvio del procedimento negoziale previsto dagli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 63/06.  A tal riguardo, si chiede l’urgente rettifica del D.M. 28.12.2007, affinché si tenga in debito conto dell’avvenuto scioglimento del rapporto di affiliazione del SI.DI.PE., O.S. PIU’ RAPPRESENTATIVA della CATEGORIA, dalla Cisl/Fps (tra l’altro quest’ultima si è trasformata in FNS-Cisl).
         All’uopo si vuole far notare come, non essendosi mai aperto ufficialmente il tavolo contrattuale con la Funzione Pubblica, il D.M. in questione risulti superato, talché sia il SIDIPE che i colleghi iscritti alla Cisl, dovranno fare riferimento non più al soggetto affiliante (il quale, tra l’altro, non c’è più, essendo subentrata alla Cisl/Fps la FNS-Cisl), ma a ciascuna O.S. di riferimento, verificandone l’effettività di rappresentatività ricavabile dai dati già in possesso dell’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP, (dato questo imprescindibile), in relazione agli anni di valenza contrattuale (tempus regit actum).
         Nel frattempo, però, si è costretti a registrare che, spirato inutilmente il periodo che avrebbe dovuto vedere la formazione del 1° contratto di lavoro, nessun segnale concreto si registra anche al fine di recuperare il tempo perduto, a riprova di un’amministrazione centrale che mostra di non avere interesse a motivare la propria classe dirigente di “prima linea”.
         Vista la situazione venutasi a creare, si richiede all’Onorevole Ministro della Giustizia una urgente convocazione dei sindacati rappresentativi su tutte le questioni sospese, in primis quella del trattamento economico, e si diffida l’Amministrazione dall’assumere singolari iniziative che incidano negativamente sul trattamento economico e giuridico del personale della dirigenza penitenziaria, ancor di più ove NON avvalorate dall’organo superiore politico, così come è avvenuto con il quesito posto innanzi al Consiglio di Stato, il quale avrebbe potuto indurre i dirigenti penitenziari di diritto pubblico a ritenere che vi fosse una volontà politica “ostile” alla categoria (in un momento in cui le carceri sono al limite della tensione…), oltre che senza la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali.
         In secondo luogo si sollecita l’immediata  convocazione del tavolo di contrattazione presso la funzione pubblica, al fine di definire quanto prima il contratto della dirigenza penitenziaria.
         Distinti saluti,

 

Il Segretario Nazionale
Dr. Enrico SBRIGLIA
Il Presidente
Dr.ssa Cinzia CALANDRINO

 

 

 

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