Richiesta di revoca del DM del 4-10-2010 afferente la costituzione di una Commissione
di Valutazione dei Dirigenti Penitenziari di Diritto Pubblico.
Alle Colleghe ed ai Colleghi Dirigenti
Penitenziari di Diritto Pubblico
Loro sedi
Care Colleghe e Colleghi,
come sindacato non ingaggiamo gare con quante, altre organizzazioni sindacali, affermano di
occuparsi della categoria, anzi siamo ben felici che perseguano obiettivi di miglioramento per tutti
quanti noi, purché lo facciano per davvero e non si alimentino esclusivamente del lavoro altrui.
Le battaglie del SI.DI.PE. sono note e misurabili, posto che si sono tradotte in una costante
azione di lobbie per ottenere disposizioni normative che riconoscessero la peculiarità della nostra
funzione istituzionale, nonché attraverso la predisposizione e l’assistenza prestata nella lunga
teoria di ricorsi contro l’amm.ne, per i quali confidiamo che si vada consolidando la corrispondente
giurisprudenza.
Tra le ultime questioni trattate, ricordiamo quella della corretta applicazione dell’art. 28 del
D.lgs. n. 63/2006, la quale ha visto passare, per il tramite del SI.DI.PE., decine di ricorsi, così
come per le istanze del giusto trattamento economico, ai sensi dell’art. 1, lett. d) della
Legge n. 154/2005, ove si prevede che esso non debba essere inferiore a quello della dirigenza
contrattualizzata. …
Nonostante noi si sia il sindacato con il maggior numero di adesioni, inevitabilmente
costituiamo una realtà di nicchia, in quanto il panorama dei rapporti di lavoro diritto pubblico
mostra, per altre amministrazioni, numeri ben più rilevanti di personale dirigenziale (si pensi a
quello prefettizio…) e relativo conseguente maggior peso specifico.
Non solo, ma nessuno di noi è in distacco sindacale, talché ci muoviamo utilizzando recuperi
ore e/o giorni di congedo ordinario, fino a quando la Funzione Pubblica non perverrà alla
definizione della materia: ma questo è il prezzo dell’autonomia che abbiamo inteso affermare,
al fine di consentire che aderissero al SI.DI.PE., liberamente, quei colleghi che temevano il
condizionamento di sindacati tradizionalmente pure espressione di diverse sensibilità politiche.
Ciò detto, solo per chiarezza, anche al fine di spegnere dal nascere pretestuose polemiche,
vogliamo informarVi di avere provveduto a chiedere al Sig. Ministro l’urgente revoca del D.M. del
4-10-2010, con il quale è stata costituita una Commissione la quale avrebbe il compito di valutare
i dirigenti penitenziari di diritto pubblico, per il biennio 2010-2012. Decreto Ministeriale che
riteniamo illegittimo.
Davvero, infatti, non comprendiamo come si sia pensato, maldestramente, di costituire una
Commissione di valutazione dei Dirigenti Penitenziari in assenza di provvedimenti precedenti
dovuti, da recepire in apposito DPR che, allo stato attuale, ancora sono, purtroppo, da venire; in
sintesi osserviamo che:
1) Il D.A.P. ha mostrato di dimenticare che, quando sono stati nominati dirigenti - con decorrenza
16/08/2005 - i direttori coordinatori di istituto penitenziario, di servizio sociale ed i medici inquadrati
nella posizione economica C3, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge n. 154/2005,
ha deliberato che al personale nominato dirigente " è applicabile, fino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2005 n. 154 il trattamento giuridico
ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale - qualifica di
primo dirigente della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". ( Vedi D.M. 30/09/2005 Reg.
alla Corte dei Conti il 31/10/2005 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 15/12/2005);
2) Successivamente, nel nominare dirigenti ulteriori 149 + 33 + 28 direttori coordinatori di
istituto penitenziario e di servizio sociale, inquadrati nella posizione economica C3 e C2, con
decorrenza 18/03/2006 e 01/06/2006, il D.A.P. ha deliberato che "Fino alla data di entrata in
vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali,
previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, al personale
nominato dirigente ...è applicabile il trattamento giuridico spettante al personale dirigenziale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con il trattamento economico acquisito ai sensi
dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo". (Vedi D.M. 18/10/2006 Reg. alla Corte dei Conti il
18/12/2006, D.M. 30/11/2006 Reg. alla Corte dei Conti il 21/02/2007 e D.M. 30/11/2006 Reg. alla
Corte di Conti il 21/02/2007 pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 15/05/2007);
3) Nella lettera circolare n. PU-GDAP-1 00-13/06/2007 – 0188490 – 2007 Prot. del 13/06/2007
avente per oggetto: “DIRIGENZA PENITENZIARIA – disciplina transitoria” il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ha affermato che " con l'entrata in vigore del d.lvo n. 63/
2006, la disciplina dei principali istituti del rapporto di impiego è rinviata al procedimento
negoziale, attualmente in fase di studio. Si ritiene opportuno, seguendo la ratio complessiva
della legge delega, che fino al perfezionamento delle procedure sopra indicate, previste per la
nuova carriera, il Comparto di riferimento per il personale destinatario della nuova normativa di cui
alla legge 154/2005 continui ad essere quello della Sicurezza, in precedenza seguito. Tale proroga
trova fondamento in una norma di contenuto generale, l'art. 2 della legge istitutiva, a norma
del quale il rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di lavoro di diritto pubblico." Con
successiva
Lettera circolare n. PU-GDAP-1a00-09/05/2008 – 0160183 – 2008 Prot. Del 09/
05/2008 avente per oggetto: “DIRIGENZA PENITENZIARIA – Quesiti relativi all’applicazione
della disciplina transitoria” il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha confermato tale
impostazione metodologica;
4) Anche il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione 1 quater, con due recenti sentenze (
n. 5603/ 2010 del 02/04/2010 Pesante Luisa c/Ministero della Giustizia e n. 8971/2010 del 30/
04/2010 Andreozzi Patrizia c/Ministero della Giustizia) ha evidenziato che "l'assegnazione
definitiva dei posti di dirigente penitenziario alle diverse sedi, presuppone che sia stato
espletato l'iter previsto dall'articolo 20 (del Decreto Leg.vo n.63/2006), in base al quale
la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale
della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali. Solo
ove si fosse pervenuti a tale negoziazione le procedure di comunicazione dei posti disponibili si
sarebbero dovuti fissare con decreto del Capo Dipartimento…". Peraltro, l'Amministrazione ha
preso atto delle due sentenze e con la lettera circolare GDAP - 0292482 - 2010 del 09/07/2010 si
è riservata di "comunicare gli intenti di questa Amministrazione in tema di conferimento di incarichi
dirigenziali";
5) Con successiva nota n. GDAP -0424249 - 2010 del 18/10/2010 relativa al conferimento degli
incarichi dirigenziali l'Amministrazione ha adombrato la volontà di procedere alla valutazione
annuale dei risultati raggiunti dai dirigenti penitenziari ai sensi dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 63/2006.
Orbene, nella prassi consolidata dalla generalità dei rapporti contrattuali di lavoro, la valutazione
annuale serve, essenzialmente, ad attribuire la c.d. “retribuzione di risultato”, che si
aggiunge alla retribuzione di posizione. Come è noto, non essendo ancora stato stipulato il
primo contratto della dirigenza penitenziaria, alla valutazione del risultato non potrà seguire
l'attribuzione della relativa retribuzione. Contemporaneamente non sarà possibile differenziare
la retribuzione dei dirigenti penitenziari neppure sulla base dell'incarico provvisorio
attribuito, mancando attualmente la voce stipendiale della retribuzione di posizione. Non
ha, quindi, senso amministrativo istituire in questo momento una Commissione, la quale non
potrà di fatto svolgere la funzione per la quale è prevista la sua esistenza e, cioè, valutare e
premiare i dirigenti penitenziari meritevoli più degli altri.
Ciò premesso, ne consegue che, per quanto riguarda le procedure di valutazione dei dirigenti
penitenziari, l'Amministrazione è obbligata a continuare nel seguire quelle previste per il
personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, disciplinate dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 del D.P.R. 24/4/1982 n. 335, recante "Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". In sostanza, sarà necessario
procedere alla redazione dei rapporti informativi ed all'espressione dei giudizi complessivi, come
avveniva vigente l'articolo 40 della Legge n. 395/90.
In conclusione, non vi è dubbio che, fino all'entrata in vigore del primo contratto della dirigenza
penitenziaria, l'Amministrazione, come essa stessa ha finora sostenuto e deliberato, deve
applicare ai dirigenti penitenziari il trattamento economico e giuridico del personale dirigente della
Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia.
Alla luce di queste semplici considerazioni, abbiamo invitato il Sig. Ministro, informando per
conoscenza il Capo del DAP, a revocare il D.M. 04/10/2010 con il quale è stata nominata
una Commissione di valutazione dei dirigenti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto
Legislativo n. 63/2006, in quanto risulta palesemente in contrasto con quanto detto in precedenza,
posto che siamo in assenza di un contratto collettivo nazionale per il quale, ci spiace ricordare, ci
era stato pubblicamente assicurato che sarebbero state reperite le risorse economiche necessarie.
In verità, avremmo anche altre criticità e nonsensi da ribadire, ma ci riserviamo di farlo in altri
momenti se costretti (e non per mera tattica processuale, al fine di non scoprire “le carte”…),
in quanto riteniamo, allo stato, che le osservazioni che precedono siano sufficienti a spiegare
le ragioni del generale disappunto che il D.M. ha provocato tra i colleghi, i quali sono rimasti
delusi nel vedere un’amm.ne la quale, infilando la mano nel cilindro dell’illusionista, afferra gli
oggetti che le interessano, piuttosto che mostrarsi capace di affrontare, con logicità, in un sereno
confronto con le rappresentanze sindacali realmente rappresentative, e pragmatismo la
questione più importante e per la quale si registra un colpevole ritardo da parte del Governo,
e cioè la stipula del contratto di lavoro, unico strumento il quale avrebbe potuto consentire,
in un quadro di condivisione e di certezze, di amministrare, in modo trasparente e funzionale,
l’intera amministrazione penitenziaria, perlomeno per quanto attenga i propri vertici di governo sul
territorio nazionale.
Confidiamo, però, nell’attenzione che il Sig. Ministro saprà dare alle nostre richieste, cionondimeno
lo abbiamo informato che, ove non riceveremo in tempi brevi un confortante cenno di riscontro,
non potremo che sostenere, con forza e convinzione, le ragioni di quanti si opporranno, nelle
competenti sedi, per chiederne la sospensione e l’annullamento, contro i provvedimenti
illegittimi che l’amm.ne produrrà.
Trieste, 27-10-2010
Il Segretario Nazionale
Dr. Enrico SBRIGLIA
Il Presidente
Dr.ssa Cinzia CALANDRINO
Il Segretario Nazionale Vicario
Dr. Rosario TORTORELLA
Il Vice Segretario Nazionale Aggiunto
Dr. Francesco D’ANSELMO