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IMPORTANTE 28/10/2010
Richiesta di revoca del DM del 4-10-2010 afferente la costituzione di una Commissione di Valutazione dei Dirigenti Penitenziari di Diritto Pubblico.


Alle Colleghe ed ai Colleghi Dirigenti
Penitenziari di Diritto Pubblico
Loro sedi

Care Colleghe e Colleghi,
come sindacato non ingaggiamo gare con quante, altre organizzazioni sindacali, affermano di occuparsi della categoria, anzi siamo ben felici che perseguano obiettivi di miglioramento per tutti quanti noi, purché lo facciano per davvero e non si alimentino esclusivamente del lavoro altrui.
Le battaglie del SI.DI.PE. sono note e misurabili, posto che si sono tradotte in una costante azione di lobbie per ottenere disposizioni normative che riconoscessero la peculiarità della nostra funzione istituzionale, nonché attraverso la predisposizione e l’assistenza prestata nella lunga teoria di ricorsi contro l’amm.ne, per i quali confidiamo che si vada consolidando la corrispondente giurisprudenza.
Tra le ultime questioni trattate, ricordiamo quella della corretta applicazione dell’art. 28 del D.lgs. n. 63/2006, la quale ha visto passare, per il tramite del SI.DI.PE., decine di ricorsi, così come per le istanze del giusto trattamento economico, ai sensi dell’art. 1, lett. d) della Legge n. 154/2005, ove si prevede che esso non debba essere inferiore a quello della dirigenza contrattualizzata. …
Nonostante noi si sia il sindacato con il maggior numero di adesioni, inevitabilmente costituiamo una realtà di nicchia, in quanto il panorama dei rapporti di lavoro diritto pubblico mostra, per altre amministrazioni, numeri ben più rilevanti di personale dirigenziale (si pensi a quello prefettizio…) e relativo conseguente maggior peso specifico.
Non solo, ma nessuno di noi è in distacco sindacale, talché ci muoviamo utilizzando recuperi ore e/o giorni di congedo ordinario, fino a quando la Funzione Pubblica non perverrà alla definizione della materia: ma questo è il prezzo dell’autonomia che abbiamo inteso affermare, al fine di consentire che aderissero al SI.DI.PE., liberamente, quei colleghi che temevano il condizionamento di sindacati tradizionalmente pure espressione di diverse sensibilità politiche. Ciò detto, solo per chiarezza, anche al fine di spegnere dal nascere pretestuose polemiche, vogliamo informarVi di avere provveduto a chiedere al Sig. Ministro l’urgente revoca del D.M. del 4-10-2010, con il quale è stata costituita una Commissione la quale avrebbe il compito di valutare i dirigenti penitenziari di diritto pubblico, per il biennio 2010-2012. Decreto Ministeriale che riteniamo illegittimo.
Davvero, infatti, non comprendiamo come si sia pensato, maldestramente, di costituire una Commissione di valutazione dei Dirigenti Penitenziari in assenza di provvedimenti precedenti dovuti, da recepire in apposito DPR che, allo stato attuale, ancora sono, purtroppo, da venire; in sintesi osserviamo che:
1) Il D.A.P. ha mostrato di dimenticare che, quando sono stati nominati dirigenti - con decorrenza 16/08/2005 - i direttori coordinatori di istituto penitenziario, di servizio sociale ed i medici inquadrati nella posizione economica C3, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge n. 154/2005, ha deliberato che al personale nominato dirigente " è applicabile, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2005 n. 154 il trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale - qualifica di primo dirigente della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". ( Vedi D.M. 30/09/2005 Reg. alla Corte dei Conti il 31/10/2005 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 15/12/2005);
2) Successivamente, nel nominare dirigenti ulteriori 149 + 33 + 28 direttori coordinatori di istituto penitenziario e di servizio sociale, inquadrati nella posizione economica C3 e C2, con decorrenza 18/03/2006 e 01/06/2006, il D.A.P. ha deliberato che "Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, al personale nominato dirigente ...è applicabile il trattamento giuridico spettante al personale dirigenziale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con il trattamento economico acquisito ai sensi dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo". (Vedi D.M. 18/10/2006 Reg. alla Corte dei Conti il 18/12/2006, D.M. 30/11/2006 Reg. alla Corte dei Conti il 21/02/2007 e D.M. 30/11/2006 Reg. alla Corte di Conti il 21/02/2007 pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 15/05/2007);

3) Nella lettera circolare n. PU-GDAP-1 00-13/06/2007 – 0188490 – 2007 Prot. del 13/06/2007 avente per oggetto: “DIRIGENZA PENITENZIARIA – disciplina transitoria” il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha affermato che " con l'entrata in vigore del d.lvo n. 63/ 2006, la disciplina dei principali istituti del rapporto di impiego è rinviata al procedimento negoziale, attualmente in fase di studio. Si ritiene opportuno, seguendo la ratio complessiva della legge delega, che fino al perfezionamento delle procedure sopra indicate, previste per la nuova carriera, il Comparto di riferimento per il personale destinatario della nuova normativa di cui alla legge 154/2005 continui ad essere quello della Sicurezza, in precedenza seguito. Tale proroga trova fondamento in una norma di contenuto generale, l'art. 2 della legge istitutiva, a norma del quale il rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di lavoro di diritto pubblico." Con successiva Lettera circolare n. PU-GDAP-1a00-09/05/2008 – 0160183 – 2008 Prot. Del 09/ 05/2008 avente per oggetto: “DIRIGENZA PENITENZIARIA – Quesiti relativi all’applicazione della disciplina transitoria” il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha confermato tale impostazione metodologica;

4) Anche il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione 1 quater, con due recenti sentenze ( n. 5603/ 2010 del 02/04/2010 Pesante Luisa c/Ministero della Giustizia e n. 8971/2010 del 30/ 04/2010 Andreozzi Patrizia c/Ministero della Giustizia) ha evidenziato che "l'assegnazione definitiva dei posti di dirigente penitenziario alle diverse sedi, presuppone che sia stato espletato l'iter previsto dall'articolo 20 (del Decreto Leg.vo n.63/2006), in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali. Solo ove si fosse pervenuti a tale negoziazione le procedure di comunicazione dei posti disponibili si sarebbero dovuti fissare con decreto del Capo Dipartimento…". Peraltro, l'Amministrazione ha preso atto delle due sentenze e con la lettera circolare GDAP - 0292482 - 2010 del 09/07/2010 si è riservata di "comunicare gli intenti di questa Amministrazione in tema di conferimento di incarichi dirigenziali";

5) Con successiva nota n. GDAP -0424249 - 2010 del 18/10/2010 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali l'Amministrazione ha adombrato la volontà di procedere alla valutazione annuale dei risultati raggiunti dai dirigenti penitenziari ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 63/2006.

Orbene, nella prassi consolidata dalla generalità dei rapporti contrattuali di lavoro, la valutazione annuale serve, essenzialmente, ad attribuire la c.d. “retribuzione di risultato”, che si aggiunge alla retribuzione di posizione. Come è noto, non essendo ancora stato stipulato il primo contratto della dirigenza penitenziaria, alla valutazione del risultato non potrà seguire l'attribuzione della relativa retribuzione. Contemporaneamente non sarà possibile differenziare la retribuzione dei dirigenti penitenziari neppure sulla base dell'incarico provvisorio attribuito, mancando attualmente la voce stipendiale della retribuzione di posizione. Non ha, quindi, senso amministrativo istituire in questo momento una Commissione, la quale non potrà di fatto svolgere la funzione per la quale è prevista la sua esistenza e, cioè, valutare e premiare i dirigenti penitenziari meritevoli più degli altri.
Ciò premesso, ne consegue che, per quanto riguarda le procedure di valutazione dei dirigenti penitenziari, l'Amministrazione è obbligata a continuare nel seguire quelle previste per il personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, disciplinate dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 del D.P.R. 24/4/1982 n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". In sostanza, sarà necessario procedere alla redazione dei rapporti informativi ed all'espressione dei giudizi complessivi, come avveniva vigente l'articolo 40 della Legge n. 395/90.
In conclusione, non vi è dubbio che, fino all'entrata in vigore del primo contratto della dirigenza penitenziaria, l'Amministrazione, come essa stessa ha finora sostenuto e deliberato, deve applicare ai dirigenti penitenziari il trattamento economico e giuridico del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia.
Alla luce di queste semplici considerazioni, abbiamo invitato il Sig. Ministro, informando per conoscenza il Capo del DAP, a revocare il D.M. 04/10/2010 con il quale è stata nominata una Commissione di valutazione dei dirigenti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 63/2006, in quanto risulta palesemente in contrasto con quanto detto in precedenza, posto che siamo in assenza di un contratto collettivo nazionale per il quale, ci spiace ricordare, ci era stato pubblicamente assicurato che sarebbero state reperite le risorse economiche necessarie.
In verità, avremmo anche altre criticità e nonsensi da ribadire, ma ci riserviamo di farlo in altri momenti se costretti (e non per mera tattica processuale, al fine di non scoprire “le carte”…), in quanto riteniamo, allo stato, che le osservazioni che precedono siano sufficienti a spiegare le ragioni del generale disappunto che il D.M. ha provocato tra i colleghi, i quali sono rimasti delusi nel vedere un’amm.ne la quale, infilando la mano nel cilindro dell’illusionista, afferra gli oggetti che le interessano, piuttosto che mostrarsi capace di affrontare, con logicità, in un sereno confronto con le rappresentanze sindacali realmente rappresentative, e pragmatismo la questione più importante e per la quale si registra un colpevole ritardo da parte del Governo, e cioè la stipula del contratto di lavoro, unico strumento il quale avrebbe potuto consentire, in un quadro di condivisione e di certezze, di amministrare, in modo trasparente e funzionale, l’intera amministrazione penitenziaria, perlomeno per quanto attenga i propri vertici di governo sul territorio nazionale.
Confidiamo, però, nell’attenzione che il Sig. Ministro saprà dare alle nostre richieste, cionondimeno lo abbiamo informato che, ove non riceveremo in tempi brevi un confortante cenno di riscontro, non potremo che sostenere, con forza e convinzione, le ragioni di quanti si opporranno, nelle competenti sedi, per chiederne la sospensione e l’annullamento, contro i provvedimenti illegittimi che l’amm.ne produrrà.

Trieste, 27-10-2010

Il Segretario Nazionale
Dr. Enrico SBRIGLIA


Il Presidente
Dr.ssa Cinzia CALANDRINO


Il Segretario Nazionale Vicario
Dr. Rosario TORTORELLA


Il Vice Segretario Nazionale Aggiunto
Dr. Francesco D’ANSELMO


 

 

 

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